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  1. #1
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di GiPiRat
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    Ottime notizie per le autentiche di firma!

    Ringrazio pubblicamente lorenz9792 per avermi fornito una copia della circolare dell'ACI-PRA prot. n. DSD/0006846/08 del 19/05/2008 (qui il testo completo: http://www.up.aci.it/macerata/IMG/pd...autentiche.pdf ed altre informazioni: http://autonomie.interno.it/pel/docu...ili_2-2009.pdf ) che finalmente consente di usufruire dei delegati degli sportelli STA (anche del PRA) e dei comuni anche per l'autentica di firme nelle scritture private di compravendita dei veicoli non regolarmente iscritti al PRA (radiati, demoliti, di provenienza comunitaria o mai iscritti che siano), senza più l'obbligo di rivolgersi ai notai per queste autentiche di firma.

    Quindi i delegati non possono opporsi alla richiesta di autentica nei casi citati e, meglio ancora, non possono sindacare le dichiarazioni del venditore (che ne risponde personalmente).

    Di seguito un estratto della circolare con circondate in rosso le parti importanti.

    Ciao, Gino
    Icone allegate Icone allegate estratto-circ-aci-autentich.jpg  
    Ultima modifica di GiPiRat; 28th-July-2009 a 14:08

  2. #2
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    bene! allora siamo a cavallo...

    ma io non riesco a vedere l'allegato! il link mi rimanda ad un forum...ma devo essere registrato?

  3. #3
    grazie, ci mancherebbe! è un piacere aiutare chi è sulla stessa barca!

  4. #4
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di GiPiRat
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    Quote Originariamente inviato da Fizzo76
    bene! allora siamo a cavallo...

    ma io non riesco a vedere l'allegato! il link mi rimanda ad un forum...ma devo essere registrato?
    Prova adesso.

    Ciao, Gino

  5. #5
    old scooters lover VOL's Maniac L'avatar di damdam
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    Bene ! Quindi se non sbaglio questo dovrebbe evitare l'obbligo di rivolgersi ad un notaio, con conseguente risparmio di soldini ! :D
    Besa Boga Scooter Alliance - Reggio Emilia

  6. #6
    oh yes!

  7. #7
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    Quote Originariamente inviato da GiPiRat
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    bene! allora siamo a cavallo...

    ma io non riesco a vedere l'allegato! il link mi rimanda ad un forum...ma devo essere registrato?
    Prova adesso.

    Ciao, Gino
    PERFETTO GRAZIE!

  8. #8
    Ciao a tutti.
    Scusate ma sta circolare è valida per tutti i PRA?
    Ora si parla di iscrizione di veicoli ricostruiti. Sarebbero quelli di cui non c'è nulla e non si sa nulla?
    Saluti

  9. #9
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di GiPiRat
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    Radiati, demoliti, di provenienza sconosciuta, ecc.. Insomma, quelli che non sono regolarmente iscritti al PRA!

    Potrebbe essere un primo passo verso l'accettazione della reimmatricolazione, ma non vuol dire che la si possa fare d'appertutto.

    Ciao, Gino

  10. #10
    Ma la circolare è un atto "che ha valore" nel pra provinaciale che la ha emessa quindi?
    Ogni pra quindi dovrebbe emettere una circolare simile?
    Saluti

  11. #11
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    E' valida per tutte le sedi dell'ACI-PRA. E' stata diramata dalla direzione centrale.

    Ciao, Gino

  12. #12
    Senior Member VOL's Veteran L'avatar di automan73
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    Quindi per tutti i veicoli radiati d'uficio o demoliti non è più necessario compilare il modulo prestampato NP2B?
    Basta fare un a scrittura privata di compravendita con i dati del mezzo, dell'acquirente e del venditore, ho capito bene?

  13. #13
    no, il modello NP2B non è obbligatorio, anche se molti PRA richiedono quel modello anzichè la scrittura privata di compravendita.

    Ciò che non è più obbligatorio è l'autentica del notaio sugli atti di vendita dei mezzi radiati d'ufficio o demoliti (per i quali si fa un atto di vendita fittizio tra due soggetti!).
    In sostanza, si può fare tutto al PRA

  14. #14
    Comunque la legge nazionale obbligava già i funzionari dei comuni (e anche del pra, ma non ne sono certissimo) ad autenticare atti privati di compravendita dei veicoli. Gli atti così sottoscritti hanno validità giuridica e, per la legge della privacy, non possono essere tenuti in archivio.

    Io ho sempre iscritto e fatto compravendite con la scrittura privata di compravendita autenticata al comune.

  15. #15
    sì, ma questo, fino alla emanazione di questa circolare, NON valeva per i radiati e/o demoliti, per i quali era comunque richiesta l'autentica del notaio, non del semplice pubblico ufficiale.

  16. #16
    Tempo fa mi ero informato, avevo letto varie normative, ma non specificava da nessuna parte le condizioni del mezzo (se iscritto o meno al PRA).
    La normativa cita semplicemente la parola veicoli.

  17. #17
    Trovato il documento che avevo salvato.

    L'art. 7 del Decreto Legge 4 luglio, n. 223 concernente “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale” prevede che “l'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli Sportelli telematici dell' automobilista di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, salvo i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego”.
    Qui parla di beni mobili registrati. Ma ad esempio, un veicolo è registrato alla motorizzazione. E anche al PRA esistono dati, anche quando è radiato.
    Però lo stesso documento continua:

    Il tenore della norma, assai generico, può prestare il fianco a diversi dubbi e a diverse modalità di interpretazione e di applicazione.
    Per questo ci auguriamo che gli organi competenti facciano pervenire, quanto prima, agli uffici comunali, chiare direttive che permettano un’applicazione univoca della nuova normativa.
    Nel frattempo, anche dopo aver preso visione della Circolare ACI del 6 luglio 2006, riteniamo opportuno fornire le prime sommarie indicazioni operative che questa associazione ha elaborato.
    1. Gli Uffici Comunali e gli Sportelli Telematici dell’Automobilista devono intervenire autenticando la firma relativa agli atti di vendita, agli atti costitutivi di ipoteca (comprese le eventuali successive rettifiche ed escluse le rettifiche degli atti già autenticati dai notai) e agli atti di accettazione di eredità relativi agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
    2. Non devono essere autenticate le sottoscrizioni relative agli atti di cancellazione delle ipoteche e agli atti di costituzione di diritti di usufrutto e uso che continueranno ad essere di competenza dei notai.
    3. Per gli Uffici Comunali, salvo diverse indicazioni da parte dei competenti Ministeri, si può ritenere che la titolarità alle autentiche spetti direttamente al Dirigente/Responsabile del Servizio (vedi art. 107 comma 3 lett. i) D.lvo 267/2000) che, a sua volta, può delegare la propria funzione a qualsiasi dipendente con funzioni amministrative del proprio servizio. Riteniamo che il Sindaco (cui l’art. 7 del D.L. 223/2006 non attribuisce alcuna funzione) non debba né possa conferire la delega o l’incarico ai dipendenti comunali.
    4. La norma non prevede l’individuazione di uno specifico ufficio comunale cui conferire la titolarità della competenza alle autentiche di firma; pertanto si deve ritenere che ogni Comune, nella sua piena autonomia organizzativa ed in ragione dei carichi di lavoro prevedibili da questa nuova incombenza, dovrà provvedere ad individuare specifici uffici da indicare all’utenza per le autentiche delle firme in questione. Sicuramente gli uffici URP, gli uffici di segreteria, gli uffici di polizia municipale e gli uffici dei servizi demografici sembrano i più idonei a svolgere le funzioni sopra descritte.
    5. La sottoscrizione deve essere resa dall’interessato in presenza del funzionario comunale il quale dovrà accertare l’identità del dichiarante a mezzo di un documento di identità/riconoscimento in corso di validità oppure mediante le altre forme previste dalla legge (conoscenza diretta, mediante testimoni). La modalità di riconoscimento del sottoscrittore dovrà essere riportata nell’atto di autentica.
    6. Il funzionario che esegue l’autenticazione dovrà indicare la data e il luogo in cui avviene l’autentica, il proprio nome e cognome, nonché apporre la propria firma leggibile per esteso e il proprio timbro recante nome e cognome e l’indicazione dell’Ufficio Comunale.
    7. L’atto di vendita sarà redatto sul retro del Certificato di Proprietà nel riquadro T utilizzando lo spazio già previsto per l’autentica notarile, barrando e correggendo i dati nel modo indicato in allegato (ALL.1). Qualora l’atto di vendita non venga redatto sul Certificato di proprietà, la firma, autenticata con le nuove modalità, dovrà essere apposta dal venditore e dall’acquirente ed entrambe dovranno essere autenticate nel modo indicato nell’allegato (ALL.2).
    8. L’art. 7 comma 1 precisa che l’autentica deve essere eseguita gratuitamente, “tranne i previsti diritti di segreteria”. Pertanto l’autentica di tali firme non dovrà prevedere nessun costo o rimborso spese per il Comune. Si applicherà soltanto l’imposta di bollo (€ 14,62) ed il diritto di segreteria (€ 0,52).
    9. Salvo diverse e future indicazioni da parte dei competenti organi ministeriali si ritiene di non dover istituire un registro per repertoriare gli atti e neppure trattenere agli atti dell’ufficio una copia degli atti autenticati in quanto questa ultima modalità potrebbe contrastare con la normativa sul trattamento dei dati personali (D.lvo. 196/2003).
    Non ricordo da quale sito internet l'ho preso, mi pare un'associazione o qualcosa del genere.

  18. #18
    per l'appunto, l'art. 7 della legge 248/2006 (quella che hai citato) è stata interpretato nel modo da te indicato dalla circolare che dà il titolo alla discussione.

    Prima non era così.

  19. #19
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di GiPiRat
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    Prima era decisamente il contrario, specificato da una circolare interna dell'ACI-PRA. Quest'ultima fa finalmente chiarezza e, meglio ancora, specifica che l'impiegato addetto all'autentica non deve sindacare sulla dichiarazione resa, ma solo autenticare la firma, e questo è un bene perché molti impiegati pretendevano di accettare o meno una scrittura privata di compravendita a loro insindacabile giudizio, per qualche parola in più o in meno riportata sull'atto, cosa assolutamente fuori luogo! Una volta date le informazioni minime necessarie, se voglio allegare un poema, la descrizione della vespa o la forma dei baffi di chi compra, questi sono casi miei!

    Ciao, Gino

  20. #20
    'spettate...non capisco

    Il D.L. 223 parla di autentiche, ma le parole "bene mobile registrato" lascia a varie interpretazioni.

    Il 6 luglio 2006 l'ACI-Pra emana una circolare dicendo che "gli Uffici Comunali e gli Sportelli Telematici dell’Automobilista devono intervenire autenticando la firma relativa agli atti di vendita...blablabla" senza specificare lo stato dei mezzi, ma le modalità di autentica.
    A Messina infatti, per un px radiato mi hanno accettato l'atto di compravendita autenticato al comune.

    La circolare del 2008 fa chiarezza e obbliga gli uffici del PRA che ancora non autenticavano?

  21. #21
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    Esatto!

    Ma la circolare specificava "veicoli iscritti al PRA". Radiati d'ufficio e cancellati a vario titolo non sono più iscritti al PRA, anche se esistono ancora nei suoi registri.

    Ciao, Gino

  22. #22
    Visto che sabato ritiro una vespa radiata senza foglio complementare (ma con targa e libretto) dal nipote dell'intestatario sul libretto, credo di aver capito che per esaurire i suoi compiti il ragazzo debba solamente venire con me all'anagrafe del comune per firmare un atto di compravendita (uso il Mod. NP-2B che trovo all'aci?). Dico bene? Scusate se sto bombardando il forum di messaggi ma devo rasserenare il venditore prima che rinunci alla vendita.

  23. #23
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    Dici bene. Ma l'autentica puoi farla anche direttamente allo sportello STA del PRA. E ricorda di portare una marca da bollo da 14,62 euro e i documenti e i codici fiscali di entrambi!

    Ciao, Gino

  24. #24
    Quote Originariamente inviato da GiPiRat
    Dici bene. Ma l'autentica puoi farla anche direttamente allo sportello STA del PRA. E ricorda di portare una marca da bollo da 14,62 euro e i documenti e i codici fiscali di entrambi!
    grazie mille e ancora scusa per tutte le domande che faccio in questi giorni.
    ma in comune vado con i documenti e l'atto lo redigono loro o è meglio farlo prima e arrivare la con solo le firme da autenticare?

    dico comune perchè mi viene più comodo

  25. #25
    Quote Originariamente inviato da Spebbi
    Quote Originariamente inviato da GiPiRat
    Dici bene. Ma l'autentica puoi farla anche direttamente allo sportello STA del PRA. E ricorda di portare una marca da bollo da 14,62 euro e i documenti e i codici fiscali di entrambi!
    grazie mille e ancora scusa per tutte le domande che faccio in questi giorni.
    ma in comune vado con i documenti e l'atto lo redigono loro o è meglio farlo prima e arrivare la con solo le firme da autenticare?

    dico comune perchè mi viene più comodo
    e aggiungo un'altra cosa, visto che non è proprietario intestatario bisogna farne riferimento nell'atto?

  26. #26
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di GiPiRat
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    Perché non dai un'occhiata qui: http://www.vespaonline.com/MDForum-v...ic-t-22743.htm

    Ciao, Gino

  27. #27
    Quote Originariamente inviato da GiPiRat
    Perché non dai un'occhiata qui: http://www.vespaonline.com/MDForum-v...ic-t-22743.htm

    Ciao, Gino
    me lo sono letto e riletto.
    mi pare che la cosa migliore sia compilare il modello np2b (o np3b?) e farlo autenticare in comune.
    se lo scarico da internet come ho già fatto va bene o ci va quello dell'aci di dove abitiamo io e il venditore?

  28. #28
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di GiPiRat
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    Purchè tu abbia capito come va compilato, va bene anche quello scaricato.

    Ciao, Gino

  29. #29
    Ciao a tutti,

    intervengo per riproporre ancora la questione dell'autentica della firma del venditore da parte degli STA e dei comuni. Ho acquistato una vespa VB1 radiata, con targa e libretto e devo fare il passaggio di proprietà con modulo NP-2B.

    Nel pomeriggio, scambiando e-mail e poi telefonate con il venditore, che ci legge e che ringrazio per la cortesia, è sorta la questione se la firma sul modulo sia autenticabile dagli STA e dai comuni oppure no. Lui (o comunque l'agenzia cui dovrebbe rivolgersi) dice di no, io dico di sì...

    In particolare, ho scritto la mail che copio sotto:


    ......leggendo tutta la circolare sono ancora più sicuro di avere ragione. Ho letto a pagina 6 della direttiva e mi sono anche andato a cercare la legge 248/2006. L'Art. 7 della legge dice

    Art. 7.
    Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati
    1. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.




    Siccome poi sono sorte difficolta interpretative, xchè i PRA, gli STA e l'ACI non sapevano come comportarsi, la circolare del maggio 2006 ha chiarito come l'Art. 7 di cui sopra dev'essere applicato e ha disposto quanto segue:


    "La legge n. 80/2005 ha previsto che l'istanza dell'acquirente sia ammessa solo per formalita di prima iscrizione......determinando l'esclusione delle formalità di prima iscrizione che non rientrano nella previsione normativa del DPR 358/2000 e successive modifiche
    Tuttavia, vi sono alcune fattispecie che non potendo avvalersi dell'istanza dell'acquirente, perchè non rientranti nell'applicazione del DPR 358/2000, si ritiene possano rientrare in via estensiva nelle disposizioni dell'art. 7 L.248/2006 [quella citata sopra che autorizza l'autenticazione da parte degli STA e dei Comuni] e beneficiare delle modalità semplificate di autentica.
    Si fa riferimento a:
    - formalità di prima iscrizione di veicoli usati cancellati d'ufficio o ricostituiti
    "


    La circolare spiega anche perchè questa "deroga" è ammessa. Infatti prosegue:


    "Per queste ultime formalità il titolo patrimoniale, che legittima la richiesta di iscrizione al PRA, sinora è stato costituito da una dichiarazione di proprietà redatta nella forma di scrittura privata autenticata dal notaio.
    Si è ritenuto che escludere dalla semplificazione questa casistica, perchè tecnicamente non rientrante nè nella normativa sull'istanza dell'acquirente (si tratta di una formalità non di STA) , nè nell'ambito dell'Art. 7 ...., costituisca una penalizzazione per i soggetti che già sono proprietari, sotto il profilo giuridico, del veicolo.
    In considerazione della "ratio" che anima la nuova disciplina delle autentiche, si ritiene, dunque, che anche per tale fattispecie sia possibile presentare una dichiarazione di proprietà autenticata ex art. 7 l. 248/2006 [cioè la scrittura privata deve essere autenticata dallo STA come prevede l'Art. 7] "

    Le parti in parentesi quadra sono mie spiegazioni, il resto è la circolare trascritta pari pari. Se leggi con attenzione quello che ho scritto e, in particolare, le parti in neretto e sottolineate capisci che gli STA (e i comuni) possono e devono autenticare le scritture private.


    Che ne pensate????

  30. #30
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di GiPiRat
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    Dico che sono perfettamente d'accordo con te, visto anche quello che avevo scritto nel primo post di questo topic. E la riprova ne è il gran numero di firme su atti di vendita così autenticate nelle stesse circostanze, negli ultimi mesi, dai frequentatori di questo sito e di altri simili.

    Ciao, Gino

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