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- 5th-December-2005, 23:35 #1
Reclamo alla Commissione Europea contro limiti alla Circolaz
vorrei richiamare l'attenzione su questo sito http://www.cmfem.it/, in alto c'è il testo di un Reclamo alla Commissione Europea contro divieti e limiti alla circolazione discriminatori
Prporrei di sostenere la causa (IN MASSA)
Basta inviare un messaggio contenente il codice del reclamo e poche righe a favore del reclamo
- 6th-December-2005, 10:22 #2Guest
Bravo boncy. Se magari si pubblicizza questo reclamo in altri forum, sarebbe l'ideale.
- 6th-December-2005, 10:26 #3Senior Member VOL's Maniac
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A quel link da errore!!!
- 6th-December-2005, 10:36 #4Senior Member VOL's Maniac
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togli la virgola
Al mondo ci sono 10 tipi di persone...
quelli che capiscono il codice binario
e quelli che non lo capiscono.
_______________________
msn: quaja AT tiscali.it
- 6th-December-2005, 10:40 #5Senior Member VOL's Maniac
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Oggetto: Reclamo - Circolazione di veicoli privati in Italia – Restrizioni e discriminazioni
Gentile Sig. Commissario,
Le scrivo in qualità di rappresentante del Coordinamento Motociclisti, associazione aderente alla Federation of European Motorcyclists’ Associations (FEMA), per portare alla Sua attenzione la situazione di grave disagio derivante dai provvedimenti di limitazione della circolazione dei veicoli privati decisi da alcune amministrazioni locali italiane. Stante il carattere fortemente discriminatorio di dette limitazioni, ritengo i provvedimenti in questione contrari al diritto comunitario in materia di libertà di movimento, parità di diritti e protezione dei consumatori. Le chiedo quindi di valutare quanto di seguito descritto e, ove lo ritenga opportuno in relazione alle Sue competenze ed alla vigente normativa comunitaria, intervenire sul governo italiano affinché vengano garantiti pari diritti a tutti i cittadini.
Debbo informarLa che i provvedimenti del Comune di Roma e della Regione Lombardia sono stati impugnati avanti i competenti Tribunali Amministrativi Regionali. I ricorsi sono stati presentati rispettivamente nel 2002 e nel 2003, ma alla data odierna non sono ancora stati discussi, né è stata fissata la data della prima udienza. Tuttavia è stata negata (per ragioni di tutela della salute pubblica) la sospensione dei provvedimenti impugnati, che era stata richiesta dai ricorrenti in via preliminare. Poiché lo scopo della richiesta di sospensione era quello di evitare ai cittadini il danno economico derivante dal divieto di utilizzare i veicoli di loro proprietà, logica vorrebbe che, ove si ritenga che la sospensione potrebbe aggravare una presunta minaccia per la salute pubblica, il cui interesse è prevalente rispetto a quello dei ricorrenti, si dovrebbe fare in modo di giungere a sentenza nel più breve tempo possibile. Una sentenza favorevole ai ricorrenti ma tardiva si rivelerebbe infatti del tutto inutile perché, a causa del troppo tempo trascorso, non eviterebbe il danno paventato da chi ha proposto il ricorso. I tempi eccessivamente lunghi dell’apparato giudiziario italiano (cosa che meriterebbe a sua volta un reclamo alla CE) rendono del tutto velleitario ogni tentativo di resistere a iniziative della Pubblica Amministrazione ritenute lesive dei diritti dei cittadini, perciò il giudizio della Commissione Europea rappresenta l’unica opportunità per chiarire in maniera definitiva se i provvedimenti qui denunciati siano legittimi.
I provvedimenti in oggetto non sono omogenei tra loro, in quanto ogni singola Amministrazione Locale, in mancanza di atti di indirizzo e coordinamento da parte del Governo, agisce autonomamente. Ciò costituisce un’ulteriore fonte di disagio per i cittadini che, per spostarsi sul territorio nazionale a bordo dei loro veicoli, dovrebbero dotarsi di una documentazione che permetta loro di conoscere tempi e modalità di applicazione delle limitazioni alla circolazione privata esistenti nei territori che si accingono ad attraversare. La segnaletica infatti non sempre è presente e, quando esiste, spesso è insufficiente. L’unica cosa che accomuna i vari provvedimenti è il principio generale, che si traduce nel divieto di circolazione agli autoveicoli omologati prima della Direttiva 91/441/CE ed ai motocicli e ciclomotori omologati prima della Direttiva 97/24/CE cap. 5 (comunemente indicata come “Euro 1”).
La motivazione addotta da tutte le amministrazioni per giustificare i provvedimenti è la lotta all’inquinamento atmosferico, con particolare riguardo alle concentrazioni di polveri sottile (PM10 e PM2,5). Tutti i provvedimenti infatti citano, nelle fonti legislative, le norme comunitarie vigenti, che vengono però applicate solo parzialmente; queste infatti stabiliscono in maniera chiara ed esplicita che, nella rilevazione della presenza di polveri, si debbono escludere quelle di origine naturale (per esempio la sabbia) al fine di valutare il superamento dei valori massimi stabiliti e che i provvedimenti che limitano le normali attività (per esempio il traffico privato) debbono essere temporanei e finalizzati al ripristino dei valori normali, per cui debbono cessare non appena i livelli di inquinamento siano rientrati nei limiti. Invece, i provvedimenti che qui si contestano non hanno carattere contingente e non tengono in alcun conto la presenza di polveri di origine naturale, che vengono perciò incluse nei rilevamenti.
Peraltro, come è stato più volte osservato, questi divieti di circolazione si sono dimostrati del tutto inefficaci proprio perché non colpiscono le principali fonti di particolato, cioè – come affermato anche dalle Agenzie Regionali per l’Ambiente - impianti di riscaldamento (molti dei quali ancora alimentati a carbone), stabilimenti industriali e veicoli pesanti (autobus e autocarri); colpiscono invece in maggioranza veicoli alimentati a benzina, che rilasciano polveri in percentuali irrilevanti. E’ utile sottolineare che per il codice della strada tutti i veicoli hanno diritto di circolare senza specifiche limitazioni, se in regola con la revisione periodica obbligatoria; e poiché le norme di omologazione vigenti all’epoca in cui sono stati immatricolati non prevedevano alcun limite per quanto riguarda l’emissione di particolato, appare palesemente arbitraria la pretesa di impedirne o limitarne la circolazione perché considerati inquinanti. Delle due l’una: o questi veicoli non sono in regola, e in tal caso non dovrebbero superare la revisione periodica; oppure sono in regola, e allora debbono poter circolare al pari di tutti gli altri, compresi quelli di ultima generazione. A riprova dell’inefficacia dei divieti di circolazione, terminato il periodo invernale ed il ricorso ai riscaldamenti domestici, non si sono più registrati picchi di inquinamento da polveri sottili.
Contrariamente alle linee guida definite dalle già citate normative comunitarie, i provvedimenti adottati hanno carattere permanente e strutturale: essi proibiscono infatti in maniera assoluta e definitiva la circolazione dei veicoli non conformi alle omologazioni più recenti. Non essendo previste deroghe (tranne che per i disabili e per i veicoli alimentati a GPL o metano), i divieti si applicano anche – danneggiandoli quindi in maggiore misura - a coloro che risiedono all’interno delle zone interessate ed a chi, provenendo da altre località o dall’estero, non ne è al corrente. Come già detto, la segnaletica spesso manca del tutto, oppure è di difficile comprensione poiché o troppo generica o eccessivamente cavillosa e, essendo scritta solo in italiano, incomprensibile per chi non conosce la lingua.
Conseguenza di ciò è il fatto che i cittadini che posseggono autoveicoli omologati prima dell’applicazione della Direttiva 91/441/CE o motocicli e ciclomotori omologati prima della Direttiva 97/24/CE non possono accedere a determinate aree; se residenti all’interno di queste, paradossalmente, sono più penalizzati perché non possono nemmeno uscirne, mentre gli altri possono almeno circolare liberamente al di fuori di esse. Inoltre, nonostante queste pesanti limitazioni della libertà di movimento e del godimento dei beni di proprietà, la tassa di possesso – che per sua natura dovrebbe garantire il pieno godimento del bene posseduto – deve essere pagata per intero e permane l’obbligo di sottoporre i veicoli alla revisione (biennale) ed al controllo dei gas di scarico (annuale o semestrale). A proposito di quest’ultimo, è utile precisare che, non essendo regolamentato da una legge dello Stato, esso è richiesto in alcuni comuni ma non in altri: chi risiede in una località in cui non vige tale obbligo, può accedere con il proprio mezzo nel territorio di un comune che invece lo richiede solo provvedendo in tal senso. Infatti non sono previste deroghe (neanche per i veicoli provenienti dall’estero) e la segnaletica, come già detto, non fornisce sufficienti informazioni al riguardo..
Soltanto le autostrade e le strade a queste assimilate sono totalmente escluse dagli effetti dei provvedimenti in oggetto Quindi, chi ha la necessità di compiere un viaggio lungo un itinerario che attraversi aree sottoposte a dette limitazioni è costretto a servirsi dell’autostrada, soggiacendo quindi al pagamento di una sorta di tassa aggiuntiva rappresentata dal pedaggio e vedendosi negato il diritto di scegliere un percorso alternativo ritenuto più vantaggioso; addirittura, può trovarsi nell’impossibilità di raggiungere il luogo di destinazione a bordo del proprio veicolo. Considerato che in alcuni casi le aree soggette a divieto hanno considerevole estensione, ne deriva un non trascurabile disagio.
Alcuni esempi utili per una migliore comprensione del problema:
ROMA: divieto di circolazione, tutti i giorni ad esclusione di sabato e festivi, all’interno dell’area denominata “Anello Ferroviario”, per tutti i veicoli non conformi alla direttiva 91/441/CE e successive (esclusi quelli alimentati a GPL o metano). A partire dall’1/1/2007 tale divieto sarà esteso anche ai motocicli ed ai ciclomotori non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive. In caso di superamento dei limiti di concentrazione delle sostanze inquinanti, la circolazione di tali veicoli è interdetta all’interno dell’area denominata “Fascia Verde” . Tale area è di difficile individuazione in quanto non indicata da apposita segnaletica. Nella Zona a Traffico Limitato del Centro Storico è proibita la circolazione di motocicli e ciclomotori “non Euro 1”, cioè non conformi alla fase 1 della Direttiva 97/24/CE, cap. 5. In caso di blocco totale della circolazione privata, le autovetture “Euro 4” sono escluse dal divieto. Deroghe sono previste per : cortei funebri, cortei nuziali, soggetti aderenti alle società sportive e possessori di abbonamento alla stagione calcistica in occasione dello svolgimento di incontri di calcio. E’ utile tenere presente che, essendo il cap. 5 della direttiva 97/24/CE entrato in vigore nel mese di luglio 1999, i modelli omologati in precedenza sono rimasti sul mercato fino a luglio 2003. Il divieto di circolazione previsto a partire dal 2007 colpirà quindi anche veicoli di età inferiore ai 4 anni, con notevole danno per i proprietari.
LOMBARDIA: Nei periodi 08/11-17/12/04 e 10/01-28/02/05 nella cosiddetta “Area omogenea” (135 comuni nelle province di Milano, Como, Bergamo, Brescia e zona Sempione, Cremona, Lodi, Pavia) è vietata la circolazione dei veicoli non conformi alla direttiva 91/441/CE e successive (esclusi quelli alimentati a GPL o metano) 5, ed a moto e ciclomotori con motore a due tempi non conformi alla direttiva 97/24/CE. Il provvedimento viene rinnovato ogni anno nello stesso periodo. In caso di blocco totale del traffico privato non sono previste deroghe (ad eccezione delle persone dirette allo stadio in occasione di incontri calcistici, se munite di biglietto o abbonamento).
EMILIA ROMAGNA: Nei periodi 21/10-2/12/04 e 13/01-31/03/05, nei comuni con più di 50.000 abitanti:
targhe alterne il giovedì, 8:30-12:30 e 14:30-19:30 per i veicoli catalizzati; per moto e ciclomotori, divieto di circolazione dal lunedì al venerdì (divieto totale il giovedì) nelle fasce orarie 8:30-10:30 e 17:30-19:30. Dal 10/01/05 divieto ai due tempi tutti i giorni nelle fasce orarie 8:30-12:30-14:30-19:30. Nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì e Reggio Emilia i divieti sono applicati con tempi e modalità diversi. Tutti i provvedimenti vengono rinnovati ogni anno nello stesso periodo.
N.B.: a proposito degli impianti a GPL o metano, va precisato che essi non possono essere installati su tutte le automobili né, ovviamente, su ciclomotori o motocicli. Inoltre, per le automobili più vecchie la Motorizzazione Civile non concede l’omologazione di nuovi impianti, tranne che in caso di sostituzione di quelli preesistenti.
Rimango a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e documentazione.
Distinti saluti
Riccardo Forte
Presidente associazione Coordinamento MotociclistiAl mondo ci sono 10 tipi di persone...
quelli che capiscono il codice binario
e quelli che non lo capiscono.
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msn: quaja AT tiscali.it
- 6th-December-2005, 11:10 #6Socio Vespaonline VOL's Maniac
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Fatto. Un mail di sostengno non guasta mai.
- 6th-December-2005, 22:20 #7
In effetti cera lo slash di troppo. comunque Io l'ho spedito anche ai vespaclub ed alla mia mailing list. aiutatemi anche voi a divulgarlo.
Ciao
- 6th-December-2005, 23:06 #8Guest
Non so se ho fatto una ca...ata, ma l'ho inviata al secoloXIX di Genova, magari la pubblicano.
- 7th-December-2005, 13:17 #9
non fa mai male
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