Reiscrizione al PRA di una Vespa
La legge (art.18 L.289/2002- legge finanziaria 2003) prevede la possibilità di reiscrivere al Pubblico Registro
Automobilistico i veicoli radiati d’ufficio d’interesse storico e collezionistico, conservando targhe e documenti originari.
Sono veicoli d’interesse storico e collezionistico, in base all’art.60 del Codice della Strada, i veicoli iscritti nei registri
A.S.I.(Auto-Moto Club Storico Italiano), Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico F.M.I. (Federazione
Motociclistica Italiana).
Per ottenere la reiscrizione è indispensabile che l’interessato:
- sia in possesso di targhe e carta di circolazione in originale (in mancanza il veicolo deve essere reimmatricolato, con
conseguente cambio della targa);
- dimostri l’avvenuto pagamento delle tasse automobilistiche arretrate del triennio precedente a quello nel corso del
quale si richiede l’iscrizione, con una maggiorazione del 50%.
ATTENZIONE:
Poiché gli enti titolari del tributo (Regioni, Province Autonome, Ministero dell’Economia e delle Finanze) non hanno
ancora comunicato all’A.C.I. se le tasse automobilistiche devono essere calcolate in misura piena o forfettaria (e
quindi ridotta), per il momento sono accettate al P.R.A. le sole pratiche di reiscrizione accompagnate da copia
dell’attestazione di pagamento delle tasse in misura piena maggiorata del 50%.
E’ possibile accettare pratiche con pagamento forfettario (sempre maggiorato del 50%), solo nel caso particolare in
cui l’interessato presenti un parere favorevole rilasciato in tal senso dall’Ente titolare del tributo.
E’ da notare che , per effetto della reiscrizione al P.R.A. del veicolo, viene ripristinato l’obbligo di pagare la tassa
automobilistica dal periodo in corso alla data della richiesta; inoltre non sono più valide le attestazioni di esenzione
per le tasse rilasciate a suo tempo dal Ministero delle Finanze a favore di veicoli storici specificatamente individuati.
La reiscrizione al P.R.A. del veicolo radiato d’ufficio deve precedere l’annotazione nei registri del Dipartimento dei
Trasporti Terrestri.
Bisogna presentare al Pubblico Registro Automobilistico:
- copia del pagamento delle tasse automobilistiche arretrate e maggiorate;
- copia del certificato d’iscrizione ad uno dei Registri Storici sopra indicati;
- carta di circolazione originaria;
- foglio complementare originario;
- titolo di proprietà (vedi sotto).
Se il foglio complementare (o l’eventuale duplicato a suo tempo rilasciato dall’A.C.I.) non è disponibile, occorre
presentare la denuncia sporta agli organi di polizia per smarrimento, furto o distruzione (oppure la dichiarazione
sostitutiva di resa denuncia).
Considerato l’indubbio valore storico di questo documento è consentito che la parte trattenga il foglio complementare,
rilasciando al riguardo una apposita dichiarazione.
A seguito della reiscrizione al P.R.A. viene rilasciato il Certificato di Proprietà (C.d.P.) che è necessario per effettuare
le successive formalità relative al veicolo; non potrà invece essere utilizzato per richiedere annotazioni/trascrizioni al
P.R.A. il foglio complementare originario trattenuto per il suo valore storico.
Per ciò che attiene al titolo da produrre al P.R.A. , possono verificarsi le seguenti alternative:
1) Reiscrizione a nome dell’intestatario precedente:
Il proprietario già intestatario presenta dichiarazione di proprietà (come da fac-simile allegato) redatta nella forma
della scrittura privata con firma autenticata dal notaio in duplice originale e in bollo, in cui chiede la reiscrizione del
veicolo a proprio nome con la stessa targa.
2) Reiscrizione a nome dell’acquirente, munito di titolo traslativo a proprio favore:
Occorre produrre un titolo traslativo della proprietà nelle forme previste ex art. 2657c.c. (sentenza, atto pubblico,
scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente).
Attenzione
La pratica deve essere obbligatoriamente presentata all’Ufficio Provinciale A.C.I. del P.R.A. della provincia in cui
risiede il soggetto che si intesta il veicolo.