Provvedimenti di limitazione del traffico
Comune di TREVISO

Misure di limitazione del traffico nel territorio comunale nel periodo dal 2 novembre al 23 dicembre 2005 e dal 9 gennaio al 31 marzo 2006.

Per informazioni numero verde 800-732233

E' disposto nell'intero territorio comunale il fermo del traffico per:

autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE (EURO 1) e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico;
motoveicoli non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE (EURO 1), non adibiti a servizio pubblico;
autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE (EURO 1) e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico;
Quando:

Nel periodo dal 2 Novembre al 23 Dicembre 2005 e dal 9 Gennaio al 31 Marzo 2006, nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
L'ordinanza sarà resa esecutiva con l'applicazione dei prescritti segnali stradali (data presunta dell'entrata in vigore da lunedi 7 Novembre 2005).

Sono esclusi dal fermo:

gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico);
gli autoveicoli equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico;
gli autoveicoli con motore ad accensione comandata, alimentati a carburanti gassosi (metano, GPL) purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo il gas metano o GPL;
gli autoveicoli ad accensione comandata (benzina), dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE (EURO 1) e successive direttive, immatricolati a partire dal 1 gennaio 1993 o in precedenza, purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE (EURO 1 e successivi);
gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE (EURO 1) e successive direttive, immatricolate a partire dallo 1 gennaio 1993 o in precedenza, purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE (EURO 1 e successivi);
gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa massima superiore alle 3.5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE (EURO 1) e successive direttive, immatricolati a partire dal 1° ottobre 1993 o in precedenza, purchè conformi alla citata direttiva 91/542/CE (EURO 1 ed EURO 2);
gli autoveicoli ad accensione comandata (benzina e ad accensione spontanea (diesel) di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CE, immatricolati a partire dal 1° ottobre 1994 o in precedenza, purchè conformi alla citata direttiva 93/59/CE (EURO 1), oppure ai sensi della direttiva 96/69/CE, immatricolati a partire dal 1° ottobre 1998 o in precedenza, purchè conformi alla citata direttiva 96/69/CE (EURO 2);
i motoveicoli e i ciclomotori catalizzati, omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE (EURO 1);
i motoveicoli e i ciclomotori dotati di motore a quattro tempi;
Sono altresì esclusi dal fermo:

a) gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
b) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità;
c) veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e al seguito, muniti di titolo autorizzatorio;
d) autovetture al servizio di portatori di handicap - munite di contrassegno - e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
e) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
f) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo;
g) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
h) veicoli con targa straniera;
i) veicoli utilizzati, per assicurare servizi manutentivi di emergenza;
j) veicoli di servizio e veicoli nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
k) autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
l) veicoli di lavoratori in turno, in ciclo continuo o doppio turno, limitatamente ai percorsi casa-lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante il servizio prestato;
m) veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell’area interdetta, limitatamente al percorso necessario all’andata e al ritorno dall’albergo, con obbligo di esposizione di copia della prenotazione;
n) veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
o) veicoli di cittadini aventi reddito non superiore a € 15.000,00 annui;
p) veicoli che, per particolari esigenze non programmabili, saranno dotati di ulteriori autorizzazioni in deroga rilasciate, caso per caso, dal Comando di Polizia Municipale.


Informazioni tratte dal sito: www.comune.treviso.it