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  • 2 settimane dopo...

Ciao ragazzi! Vi ricordate quando il PRA di Venezia mi aveva detto di modificare la Scrittura Privata e di omettere la stringa "Radiata d'ufficio dal Pra di ecc. ecc."? Bè, lo stesso funzionario ha fatto marcia indietro un paio di giorni fa. Sono andato al PRA per essere sicuro di ciò che avrei portato a far firmare dal notaio (80 euro non si buttano via!) e, sottolineando il fatto che sarebbe assurdo omettere la famosa stringa perchè altrimenti la REiscrizione non avrebbe senso, l'opinione è cambiata come per magia! Quindi fate fede al modello originale postato da Gino e...in bocca al lupo!

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  • 2 settimane dopo...

Aggiornamento economico, per fortuna le spese per l'autenticazione in duplice copia bollata della scrittura privata sono più basse del previsto (i notai e soprattutto le loro segretarie sono sempre molto congruenti!!!): 54 euro in totale, e la tariffa mi sembra sia fissa ma non vorrei sbagliare. Alla prossima!

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Volevo, a stò punto farVi chiarezza sulla scrittura privata autenticata.....visto che è il mio lavoro occuparmi di questioni legali.

A seguito della legge Bassanini la situazione è notevolmente mutata rispetto a quanto accadeva prima del 1997. Il mutamento si è verificato sia per la competenza di rogito del segretario comunale, ampliata considerevolmente, sia per la previsione per la prima volta della competenza del segretario comunale ad autenticare scritture private.

Le due fattispecie vanno analizzate singolarmente.

a) Competenza del segretario comunale a ricevere atti pubblici.

La legge recita testualmente: ÔÇ£il segretario...può rogare tutti i contratti nei quali lÔÇÖente è parteÔÇØ. La norma non prevede più una tipologia ristretta di atti ricevibili dal segretario comunale, ma fa riferimento a ÔÇ£tutti i contratti, espressione nella quale possono certamente ricomprendersi tutti i tipi di contratto, sia ad effetti reali che ad effetti obbligatori.

Non potrebbe essere accolta lÔÇÖopinione, pur affermata in costanza del T.U. del 1934 sulla legge comunale e provinciale (TONDO, Sulla competenza dei segretari comunali alla rogazione di atti negoziali, in Studi e materiali, I, 1986, pag. 30 e segg.) che i soli contratti ricevibili per atto pubblico dal segretario comunale siano quelli ÔÇ£astrattamente suscettibili dÔÇÖessere realizzati nella forma del pubblico incanto o della licitazione privataÔÇØ. Qualunque argomento letterale di supporto a questa opinione è ormai venuto meno.

La legge non prevede più il requisito nè dellÔÇÖesclusivo interesse, nè quello del puro e semplice interesse. Ciò probabilmente sul presupposto che la comparizione del Comune come parte sia circostanza sufficiente a rendere operativa la competenza di rogito del segretario comunale. Infatti la legge Bassanini ha capovolto del tutto il meccanismo che giustifica la competenza di rogito del segretario comunale: è ora sufficiente che il Comune sia parte del negozio, perchè questÔÇÖultimo possa essere rogato dal segretario comunale. In tal modo viene ad essere violato del tutto il criterio di neutralità fondato sullÔÇÖart. 28, nn. 2 e 3 della legge notarile.

b) Competenza del segretario comunale ad autenticare scritture private.

Per la prima volta si dice chiaramente che il segretario comunale è competente anche a procedere alle autentiche di scritture private a contenuto negoziale. Va in proposito ricordato che la precedente disciplina non prevedeva che il segretario potesse autenticare scritture private contenenti negozi giuridici. Infatti la c.d. forma pubblica amministrativa veniva indissolubilmente correlata allÔÇÖatto pubblico e non alla scrittura privata autenticata.

Va pure sottolineato che anche per la scrittura privata autenticata, come per lÔÇÖatto pubblico, il codice stabilisce che competente ad effettuare lÔÇÖautentica in via istituzionale è il notaio, mentre un pubblico ufficiale diverso dal notaio non ha una competenza generica di autenticazione, ma soltanto la competenza di volta in volta prevista dal legislatore, il quale, come accade per lÔÇÖatto pubblico, ad un tempo stabilisce quali pubblici ufficiali hanno potere certificativo e per quali atti. Sulla base di questo criterio, pur in presenza dellÔÇÖart. 20 della legge n. 15 del 1968, si affermava a chiare note che detta legge non riguardasse sotto alcun profilo attività negoziale dei privati (cfr. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Circolare 21 ottobre 1968, n. 778/8/1; Ministero dellÔÇÖinterno, Circolare 28 marzo 1980, n. 1068.15900; Ministero dellÔÇÖinterno, Circolare 23 ottobre 1971, n. 21).

Orbene, pur sottolineando il diverso valore probatorio che va riconosciuto allÔÇÖatto pubblico e alla scrittura privata autenticata, è innegabile affermare, sul piano concreto, un certo parallelismo tra i due istituti, nel senso che entrambi sono soggetti a pubblicità immobiliare, ove necessario, attribuendo così il massimo di valenza effettuale agli assetti negoziali posti in essere dalle parti.

Pertanto appare plausibile affermare che la norma della legge Bassanini, nel prevedere il potere di autentica di scrittura privata da parte del segretario comunale, debba simmetricamente essere interpretata nel senso che il Comune debba essere parte dellÔÇÖatto.

Non potrebbe affermarsi, infatti, che il segretario comunale sia competente ad autenticare scritture private di contenuto negoziale, ove tutte le parti siano estranee allÔÇÖamministrazione comunale, perchè se il Comune non è parte dellÔÇÖatto appare difficile giustificare una competenza del segretario comunale, che è tutta fondata sul fatto che il segretario comunale riceve atti che coinvolgano lÔÇÖente locale cui egli appartiene.

In definitiva la norma qui esaminata andrebbe logicamente interpretata nel modo seguente:

a) se il segretario comunale roga un atto pubblico, il Comune deve essere parte dellÔÇÖatto;

b) altrettanto dicasi se il segretario comunale autentica un negozio bilaterale redatto per scrittura privata;

c) soltanto se la scrittura privata contenga un negozio unilaterale proveniente da terzi il segretario comunale può autenticarne la sottoscrizione, ma in tal caso la sua competenza a procedere allÔÇÖautentica resta correlata allÔÇÖesistenza di un interesse del Comune.

E qui va cercato di chiarire il significato dellÔÇÖespressione ÔÇ£nellÔÇÖinteresse dellÔÇÖenteÔÇØ. Poichè si tratta di competenza certificativa attribuita al segretario comunale esclusivamente allorquando venga ad essere impegnato il Comune, occorre concludere che lÔÇÖinteresse dellÔÇÖente locale preso in considerazione sia esclusivamente quello negoziale. Non può trattarsi di un interesse prettamente generale (ad esempio interesse urbanistico o tributario o dÔÇÖigiene pubblica) perchè in tal caso lÔÇÖamministrazione comunale ha strumenti pubblicistici per realizzare le proprie finalità. Deve trattarsi, comunque, di attività negoziale di carattere privatistico, ancorchè proiettata ad assecondare compiti pubblicistici.

Il Comune, infatti, come qualunque ente pubblico, può porre in essere negozi giuridici disciplinati dal diritto privato, sia per perseguire interessi patrimoniali, sia per realizzare interessi pubblicistici. In entrambi i casi il negozio di diritto privato è strumento per raggiungere un fine. Nel nostro caso lo strumento è sempre privatistico.

Ciò chiarito, il segretario comunale è competente ad autenticare scritture private unilaterali, provenienti da terzi, soltanto se la scrittura costituisca un meccanismo dÔÇÖimpegno negoziale nei confronti del Comune.

In conclusione, le situazioni che si possono verificare sono le seguenti:

a) se il Comune è parte dellÔÇÖatto, il segretario comunale può ricevere lÔÇÖatto sia in forma pubblica amministrativa che per scrittura privata autenticata;

b) se il Comune non è parte dellÔÇÖatto, il segretario comunale deve limitarsi ad autenticare la scrittura privata, che peraltro non potrebbe essere bilaterale, perchè ciò significherebbe interferenza del segretario comunale in competenza certificativa che non gli appartiene.

Ciao a tutti...pkfrancesco

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pkfrancesco, in pratica tu dici che il segretario comunale può autenticare solo scritture private in cui chi vende è l'intestatario del veicolo (forma unilaterale)? Ma anche questa forma è preclusa perchè l'ACI-PRA ha ricevuto disposizioni di non accettare scritture private di vendita con firme autenticate dai comuni, ma solo dai notai.

Bhò????

Ciao, Gino

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Quello che voglio dirVi ragazzi, in parole povere è che il segretario comunale non avrebbe competenza per autenticarvi le firme per il passaggio di proprietà della vespa!!!. Solo il notaio può autenticarvi le firme!!!

Per capirci il comunale avrebbe competenza di autenticazione in due casi solamente (che ho enunciato sopra con termini più tecnici):

1. quando una delle parti è il comune stesso (negozio bilaterale tra Tizio e il comune, es. compravendita, comodato, locazione di locali comunali etc), e questo caso esula totalmente da ciò che ci interessa ai fini della questione "incatamenti vespa";

2. quando si procede ad un negozio unilaterale (es. Tizio si reca in comune per autenticarsi la firma che c'è nel suo testamento) . Anche questo caso esula totalmente da ciò che ci interessa per la "vespa" e qualsiasi altro caso esulerebbe!!!

Mi spiace raga, ma la Legge è chiara e la sua interpretazione è ormai assodata e accettata sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, nel caso di passaggi di proprietà bisogna andare dal notaio....l'aci-pra ha ragione a rifiutare scritture fatte in comune.

Se il segretario comunale ve le autentica e il pra ve le accetta buon per voi....ma ho forti dubbi in merito!!!

ciao...francesco

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Bè, comunque il costo non è eccessivo, tenendo conto che solo di bolli il notaio spende 30 euro mi domanda solo 20 euro per le due copie firmate. Comunque oggi ho reiscritto la moto al PRA e mi hanno dato il certificato di proprietà nuovo. Piccola (spero) pecca, sulle annotazione mi segnala la presenza del dispositivo antinquinamento e come data di prima immatricolazione mi segna 1963 (data in cui il libretto è stato fatto). Ho fatto notare le due stranezze al funzionario del PRA (non ha nessun dispositivo antinquinamento e la moto è stata immatricolata nel 1952) e mi ha detto che non contano più di tanto. Secondo voi? Un'altra domanda, adesso devo o no andare alla motorizzazione ad aggiornare il libretto? Ciao!

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Sul fatto della prima immatricolazione farei fare la correzione perchè può pure esser lo stesso ai fini del considerare il veicolo d'epoca o meno, ma non è la realtà. La correzione sul dispositivo antinquinamento va fatta sicuramente perchè, se ti fermano e lo cercano senza trovarlo, rischi una grossa multa per aver modificato il mezzo.

Insomma, va corretto.

Ciao, Gino

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Andrò a fare un salto in motorizzazione e farò sapere cosa mi hanno detto. Ho deciso anche di passare da una caserma dei carabinieri per chiedere cosa rischio precisamente con un certificato di proprietà con quegli errori, di modo da sapere cosa sbattere sul muso all'uomo-sportello! Ah, nessuno conosce qualche assicurazione conveniente per chi ha una o più moto d'epoca? Grazie ancora e alla prossima!

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Buongiorno GIPIRAT.

Sono Federico e scrivo da Rimini.

Avevo postato un anno fa per avere informazioni sulla reimmatricolazione della mia VNB5T del 1964 senza targa e documenti. Sto facendo tutto con calma. Ho chiesto a chi me l'ha venduta di firmare la SCRITTURA PRIVATA e non mi ha creato nessun problema. Ho scritto il documento pari pari a come tu lo indichi nel Post e l'ho mandato via fax al Notaio che mi ha risposto:

Che innanzitutto non va scritto SCRITTURA PRIVATA ma ATTO DI VENDITA (anche quando gli ho letto l'art.18 della legge 289/2002 il passaggio che dice ... sentenza, atto pubblico, scrittura privata con sottoscrizione autenticata ... mi ha risposto che per scrittura privata si intende "atto di vendita"), che bisogna semplicemente scrivere che XY vende a JK la VESPA xxxx Telaio xxxx e firmato SOLO da chi vende (e che questo poi verrà autenticato dal notaio). A parte dovrei fare una scrittura privata firmata da XY e da JK (ma non dal notaio) in cui scrivo la stringa ... "usata nello stato in cui si trova, sprovvista di documenti e comunque di pieno gradimento del sig. JK, per averla visionata in ogni sua parte. Resta inteso che il motociclo così come è non è destinato alla circolazione stradale e il sig. JK ne prende atto. Ogni spesa per l'eventuale iscrizione al PRA e/o messa in circolazione del motoveicolo resta a carico del sig. JK".

A questo punto mi chiedo ma "con firma autenticata" non vuol dire che il notaio prende visione della persona che ha di fronte e si assicura che le sue generalità siano quelle scritte sul documento?

Perchè mi dice che quella STRINGA non si può mettere nell'atto di vendita?

Ma soprattutto io non gli ho chiesto consiglio su come scrivere il documento, gli ho solo dato mandato a ricevere il venditore per farlo firmare. Quale è la sua responsabilità in tutto questo, e soprattutto perchè quando gli ho letto l'art.18 legge 289/2002 mi ha girato la frase? Quale è la differenza tra ATTO DI VENDITA e SCRITTURA PRIVATA?

Sottolineo che il costo dell'operazione passerebbe da 50 euro a 58 euro (compresi di bolli), ma non credo proprio che il motivo siano quegli 8 euro.

Un abbraccio a Tutti e che Dio ci benedica.

Federico

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Ti sei trovato un notaio "sofistico". Se ti prendi la briga di leggerti tutto questo post (ed altri sull'argomento), vedrai che ognuno dice la sua, addirittura ci sono alcuni PRA che vogliono che la scrittura sia scritta come dicono loro, ma su una cosa non ci sono dubbi: che si chiami atto di vendita o scrittura privata di compravendita, il documento dev'essere firmato da venditore ed acquirente se il venditore non è l'ultimo proprietario intestatario del veicolo e, naturalmente, in questo caso il venditore non lo è.

Due sono le cose, o fai cambiare opinione al notaio o cambi il notaio.

Vedi: https://www.vespaonline.com/MDForum-viewtopic-t-26647.htm

Ciao, Gino

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Hei, io (acquirente) non ho firmato la scrittura privata, l'ha firmata solo il venditore (mio papà), e il PRA non ha battuto ciglio!

Ma tuo padre era l'ultimo proprietario non intestatario? Se non lo era hanno sbagliato prima il notaio e poi il PRA, ma la cosa non mi stupisce affatto! :roll:

Ciao, Gino

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La moto era di mio nonno ed a lui intestata, ergo mio papà è il proprietario ma non l'intestatario. Anche in questo caso dovevamo firmare in due? Ho parlato con i carabinieri e mi hanno detto che non ci sono problemi per il certificato di proprietà dato che non bisogna esibirlo, comunque un mare di errori che (avendo tempo) sarebbe giusto far correggere. Un altro dubbio: sul sito ACI cerco di calcolare il bollo per verificare che siano effettivamente gli 11,36 euro (è del '52) previsti ma non mi riconosce la targa. Non è che in posta avrò una sorpresa? Ciao!

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Stamattina sono andato alla Motorizzazione di Venezia per aggiornare il libretto con l'etichetta del nuovo proprietario (ma poi serve???). Mi hanno dato due bollettini (circa 23 euro in totale) da pagare e un modulo da compilare e, una volta presentato il tutto fatto mi hanno detto che:

1) passi a prendere l'etichetta dopo l'estate (!);

2) a mano sul libretto la dicitura "mezzo d'interesse storico collezionistico" non si scrive, fa fede il certificato d'iscrizione al registro storico.

Trovate incongruenze?

Un consiglio, se dovete fare questa pratica munitevi di una fotocopia del libretto e una del certificato di proprietà. Ciao!

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A voi tutti.

Sono sempre dFederico di Riccione.

A riguardo della scrittura privata per l'acquisto della mia vespa VNB5T del 1964 risultante DEMOLITA un notaio mi dice che essendo un bene mobile va registrata anche all'ufficio del registro, quindi oltre alla parcella per la scrittura privata (circa 50 euro) mi chiede anche 165 euro per tale registrazione .

Ma è vero?

GRAZIE

Federico

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Grazie GINO.

Nel frattempo sono riuscito a trovare l'UNICO notaio di Cesena (FC) che mi autentica le due firme sulla SCRITTURA PRIVATA così come da GiPiRatMODELLO in duplice copia per la modica cifra di 59,00 euro (bolli compresi).

Ripeto l'UNICO su una dozzina di notai.

Cordialità e a presto

Federico

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