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Ciao a tutti, sono alle prese con i documenti per reimmatricolare un VL3.

In questi giorni mi sto occupando dei vari documenti e scartoffie varie.

Per quanto riguarda il PRA non dovrebbero esserci problemi. Purtroppo non ho la carta di circolazione (libretto) e devo chiederne una copia nuova in MCTC. A questo punto, visto che la vespa si trova distribuita su 3 piani di uno scaffale ed il telaio è in attesa di una verniciatura, sto cercando di evitare la visita e prova in MCTC.

Potrebbe servirmi una sigla di omologazione.

Qualcuno ha un VL3 con un libretto recente con sopra la sigla di omologazione?

MAgari con quella sigla potrei semplificarmi la vita.

Grazie e tutti!

Ciao

Glaz

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Per la reimmatricolazione dovrai passare comunque il collaudo in motorizzazione, quindi aspetta di avere la vespa pronta prima di iniziare la procedura.

Il codice d'omologazione lo puoi richiedere alla Piaggio o , se conosci il numero di targa, lo puoi chiedere alla motorizzazione.

Ciao, Gino

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Non ├â┬¿ il caso di fare il collaudo...devo solo chiedere il duplicato della carta di circolazione. Per fare questo devo andare in MCTC con i dati della vecchia vespa e iniziare la pratica. Per semplificare il tutto sarebbe meglio avere un DGM di un'altra vespa simile. Così, digitando i dati sui terminali della MCTC mi vengono caricate le stesse caratteristiche (lunghezza, larghezza, cilindrata, n├é°marce, ecc...) In alternativa bisogna caricare tutti i dati manualmente (penso come esemplare unico). Con questa procedura ├â┬¿ facile che si debba fare il collaudo per vedere se i dati corrispondono a quelli effettivi della vespa.

In questi giorni andrò alla MCTC con i dati in mio possesso e vedrò che si può fare...

Grazie ancora e se qualcuno ha un VL3 con un libretto recente...potrebbe quasi scrivermi l'omologazione...he he..

Ciao

Glaz

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Guarda che, se devi fare la reimmatricolazione, DEVI anche passare il collaudo. Anche in caso di reiscrizione al PRA di veicolo radiato d'ufficio con sola targa ma senza i documenti, il veicolo dev'essere sottoposto a collaudo. Non lo dico io, lo dice una circolare del Dipartimento dei trasporti terrestri (alias "motorizzazione").

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre

Roma, 26 novembre 2003

Circolare prot. n. 4437/M360

La presente circolare sostituisce interamente la circolare prot. n. 1971/M360 del 14 luglio 2003, che deve pertanto ritenersi abrogata.

Pervengono a questo Dipartimento richieste di chiarimenti in ordine alla portata applicativa dell├ó€Ôäóart. 18, comma 1, della legge 27 dicembre 2003, n. 289, il quale prevede che: ├ó€┼ôPer i veicoli storici e d├ó€Ôäóepoca, nonch├â┬® per i veicoli storici-d├ó€Ôäóepoca in deroga alla normativa vigente, ├â┬¿ consentita la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 per cento. ├ó€┬ª(omissis)├ó€┬ª La reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo.├ó€?.

Al riguardo, poich├â┬® la terminologia utilizzata dal legislatore non appare perfettamente in linea con la definizione che l├ó€Ôäóart. 60 c.d.s. fornisce in tema di veicoli d├ó€Ôäóepoca e di interesse storico e collezionistico, appare anzitutto opportuno chiarire quale sia l├ó€Ôäóambito oggettivo di applicabilit├â della norma finanziaria.

L├ó€Ôäóart. 60, comma 2, c.d.s., infatti, riconduce alla categoria dei veicoli d├ó€Ôäóepoca ├ó€┼ôi motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perch├â┬® destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati ├ó€┬ª (omissis) ├ó€┬ª e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l├ó€Ôäóammissione alla circolazione├ó€?; tant├ó€Ôäó├â┬¿ che il successivo comma 3, let. a) ne consente la circolazione esclusivamente in occasione di apposite manifestazioni o raduni, previa autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio della Motorizzazione.

Viceversa, ai sensi dell├ó€Ôäóart. 60, comma 4, c.d.s., come sostituito dall├ó€Ôäóart. 1, comma 2-quater, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (nel testo modificato dalla legge di conversione 1├é°agosto 2003, n. 214) rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l├ó€Ôäóiscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

Al riguardo, occorre sottolineare che, sebbene la riformata norma codicistica non preveda pi├â┬╣ espressamente che i predetti veicoli, qualora non iscritti al P.R.A., per poter circolare debbano essere reimmatricolati ed iscritti nei registri del P.R.A., tale prescrizione deve ritenersi comunque applicabile alla luce delle disposizioni generali dettate dall├ó€Ôäóart. 93 c.d.s..

Appare pertanto evidente come l├ó€Ôäóambito di applicazione della previsione contenuta nella norma finanziaria in esame debba essere necessariamente riferito ai soli veicoli di interesse storico e collezionistico. Inoltre, tenuto conto che la finalit├â perseguita ├â┬¿ quella di consentire la reiscrizione dei veicoli in parola nel pubblico registro automobilistico, previo pagamento delle tasse automobilistiche arretrate maggiorate del 50%, il legislatore lascia chiaramente intendere che si tratta di veicoli radiati d├ó€Ôäóufficio.

La medesima norma finanziaria prevede inoltre che, effettuata la reiscrizione nel pubblico registro automobilistico, possano essere mantenute le targhe e i documenti originali del veicolo.

In sostanza, quindi, viene esclusa la necessità che il veicolo, reiscritto nel pubblico registro automobilistico, debba essere sottoposto a reimmatricolazione laddove sussistano le targhe e i documenti di circolazione originali.

Ci├â┬▓ posto, tenuto conto che il veicolo pu├â┬▓ essere o meno presente nell├ó€ÔäóArchivio Nazionale dei Veicoli, che successivamente alla radiazione d├ó€Ôäóufficio il veicolo stesso pu├â┬▓ essere rimasto in disponibilit├â del medesimo proprietario ovvero pu├â┬▓ essere stato trasferito a terzi e che l├ó€Ôäóinteressato pu├â┬▓ o meno essere in possesso delle targhe e dei documenti di circolazione originari, nelle tabelle allegate alla presente circolare ├â┬¿ contenuta una ricognizione dettagliata delle procedure da applicare ai possibili casi concreti che si prevede possano realizzarsi. Al riguardo, si richiama l├ó€Ôäóattenzione sui seguenti principi di carattere generale:

1. ai fini dell├ó€Ôäóannotazione, nell├ó€ÔäóArchivio Nazionale dei Veicoli e sulla carta di circolazione, che si tratta di un ├ó€┼ôVeicolo di interesse storico e collezionistico├ó€?, l├ó€Ôäóinteressato deve sempre produrre copia della certificazione rilasciata da uno dei registri previsti dal vigente art. 60, comma 4, c.d.s;

2. la preventiva reiscrizione nel pubblico registro automobilistico ├â┬¿ comprovata dall├ó€Ôäóinteressato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero mediante produzione di copia del certificato di propriet├â rilasciato dal P.R.A.;

3. l├ó€Ôäóannotazione, sulla carta di circolazione originale, che si tratta di ├ó€┼ôVeicolo di interesse storico e collezionistico├ó€? ├â┬¿ apposta manualmente;

4. nelle ipotesi in cui non ricorre la necessit├â di emettere la carta di circolazione, l├ó€Ôäóannotazione, nell├ó€ÔäóArchivio Nazionale dei Veicoli, che si tratta di ├ó€┼ôVeicolo di interesse storico e collezionistico├ó€? ├â┬¿ effettuata attraverso la transazione ├ó€┼ôSC67├ó€? e inserendo ├ó€┼ôN├ó€? nel campo ├ó€┼ôcod. procedura├ó€?;

5. l├ó€Ôäóemissione dell├ó€Ôäóetichetta, da applicare sulla carta di circolazione originale, attestante le generalit├â del nuovo proprietario ├â┬¿ effettuata attraverso la maschera ├ó€┼ôSTDU├ó€?;

6. nell├ó€Ôäóipotesi in cui l├ó€Ôäóinteressato sia in possesso delle targhe originali ma non della carta di circolazione ed il veicolo non sia presente in archivio, si rende possibile l├ó€Ôäóimmatricolazione con la stessa targa, ed il rilascio della relativa carta di circolazione, senza che vi sia stata la preventiva reiscrizione nel pubblico registro automobilistico; in tal caso, l├ó€Ôäóinteressato deve produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l├ó€Ôäóanno di prima immatricolazione, la pregressa iscrizione nel pubblico registro automobilistico e l├ó€Ôäóanno di avvenuta radiazione d├ó€Ôäóufficio, ovvero copia dell├ó€Ôäóestratto cronologico rilasciato dal PRA;

7. nell├ó€Ôäóipotesi in cui l├ó€Ôäóinteressato sia in possesso della carta di circolazione originale ma non delle targhe, ├â┬¿ sempre necessaria la reimmatricolazione; di conseguenza, non ├â┬¿ richiesta la preventiva reiscrizione nel pubblico registro automobilistico;

8. nell├ó€Ôäóipotesi di cui al precedente punto 7, l├ó€Ôäóinteressato pu├â┬▓ chiedere di trattenere la carta di circolazione originale; in tal caso, l├ó€ÔäóUfficio della Motorizzazione procede ad annullarla apponendo la dicitura ├ó€┼ônon valida ai fini della circolazione├ó€?, il timbro, la data e la firma del funzionario che vi ha provveduto, e ne trattiene una copia agli atti; in caso contrario, l├ó€Ôäóinteressato restituisce la carta di circolazione originaria al fine della distruzione;

9. a maggior ragione, laddove l├ó€Ôäóinteressato sia sprovvisto sia della carta di circolazione sia delle targhe originali, occorre procedere alla reimmatricolazione e non ├â┬¿ richiesta la preventiva reiscrizione nel pubblico registro automobilistico;

10. resta in ogni caso ferma la necessità che il veicolo di interesse storico e collezionistico, per poter circolare su strada, debba essere in regola con gli obblighi di revisione annuale, stante il combinato disposto di cui agli artt. 80, comma 4, e 60, comma 1, c.d.s.; pertanto, si richiama la necessità che sul duplicato della carta di circolazione sia annotato che il veicolo deve essere sottoposto a revisione prima della immissione in circolazione;

11. il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive d├ó€Ôäóorigine (art. 75 c.d.s.):

- in caso di reimmatricolazione;

- in caso di immatricolazione con la stessa targa originale;

- quando i dati tecnici contenuti nel certificato rilasciato da uno dei registri previsti dal vigente art. 60, comma 4, c.d.s. non siano sufficienti al fine della compilazione della carta di circolazione (in sede di emissione del duplicato) e all├ó€Ôäóaggiornamento dell├ó€ÔäóArchivio nazionale dei veicoli (quando il veicolo non sia presente nell├ó€ÔäóArchivio stesso).

In ogni caso, la visita e prova assorbe gli obblighi di revisione.

Si ribadisce che le disposizioni contenute nella presente circolare concernono esclusivamente i veicoli di interesse storico e collezionistico gi├â iscritti nel pubblico registro automobilistico e da questo radiati d├ó€Ôäóufficio; pertanto, per l├ó€Ôäóimmissione in circolazione dei veicoli che non ricadono nell├ó€Ôäóambito di applicazione dell├ó€Ôäóart. 18 della legge finanziaria 2003, si richiamano le vigenti disposizioni nel tempo diramate con apposite circolari.

A tale ultimo riguardo, si rammenta che, a decorrere dal 17 giugno 2003, non si rende più possibile reimmatricolare motoveicoli radiati a richiesta degli interessati se non sono conformi alla direttiva quadro 2002/24/CE, fatta eccezione per i veicoli di interesse storico e collezionistico.

Infine, si segnala l├ó€Ôäóopportunit├â di intensificare i controlli sulla veridicit├â delle dichiarazioni sostitutive e delle documentazioni prodotte in copia dagli interessati al fine della reimmissione in circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico gi├â radiati d├ó€Ôäóufficio.

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Dott. Ing. Amedeo Fumero)

Spero sia tutto chiaro.

Ciao, Gino

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