Vai al contenuto

Messaggi raccomandati

 
Ospite alepolska
Inviato
lo so, avrò scoperto l'acqua calda, ma ho trovato questo articolo: in sostanza sembra che la confisca per i motoveicoli sia stata fortemente modificata (in meglio).

A questo punto mi chiedo: differenza tra confisca e sequestro?

Confisca voleva dire che se ti avessero beccato a penna, la tua vespa me la sarei comprata io all'asta _haha__haha__haha__haha_

Inviato
Confisca voleva dire che se ti avessero beccato a penna, la tua vespa me la sarei comprata io all'asta _haha__haha__haha__haha_

avresti fatto un affarone _ok_

a proposito: come sta il tuo fantastico px? _smile_

Confisca: viene messa all'asta e se hai i soldini mandi un amico a ri-comprarla. In pratica rivivi la gioia di quando l'hai ritirata dal concessionario...._uhm_

dio mio, non voglio nemmeno pensarci.

Il sequestro invece è ancora attivo: in cosa consiste?

Inviato
Nel fatto che te la portano via col carroattrezzi, te la mettono in un deposito dove prende più botte che l'orso al circo e poi dopo aver oblato e aver aspettato il periodo previsto dalla contravvenzione te la riprendi.

Comunque nel caso si vada a cena fuori, capisciammè, se possibile far guidare sempre una persona diversa dall'intestatario del veicolo in modo che almeno quello non te lo portino via. Oppure Morettizero tutta la sera.

no beh, il mio dubbio non è relativo al bicchiere durante la cena... è di altro genere _smile_

Inviato
Nel fatto che te la portano via col carroattrezzi, te la mettono in un deposito dove prende più botte che l'orso al circo e poi dopo aver oblato e aver aspettato il periodo previsto dalla contravvenzione te la riprendi.

Direi di no, visto che l'articolo dice: "Infine, in caso di sequestro, la custodia del mezzo sarà affidata al suo proprietario che ne risponderà a tutti gli effetti."

Inviato
Ah, ero convinta andasse al deposito. Qui a Genova mi sembra ce ne sia ancora uno all'uscita di Genova Aeroporto.

esatto ma ci finiscono solo moto incidentate ........spostate per divieto di sosta , e rubate ..........

loro sono la ditta convenzionata ma se tu fai un incidente come il mio e hai la prontezza di chiamare un carroattrezzi qualunque che te la porti vicino casa

risparmi un sacco di soldi .........

Inviato

Dall'articolo stampa de La Repubblica risulta chiaro che non è disposta la confisca per alcune violazioni, lì riportate, commesse con motoveicoli e ciclomotori.

Sia chiaro però che il Codice della Strada nei suoi 240 articoli consta di diverse norme le cui violazioni costituiscono reati penali ed illeciti amministrativi per i quali è disposta la confisca; tali violazioni possono essere commesse con motoveicoli e ciclomotori. Vi posto gli articoli di nostro interesse.

Resto a disposizione per delucidazioni in merito al Codice della Strada.

art. 9-bis, comma 1, comma 2, comma 3 - Chiunque -- prenda parte alla competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato.

Sanzione principale Penale: reclusione da uno a tre anni e multa da Euro 25.000 a Euro 100.000

Sanzione accessoria: Divieto di effettuare la competizione. Sospensione della patente da uno a tre anni. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone.

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.

art. 9-ter comma 1 - Chiunque -- gareggi in velocità con veicoli a motore.

Sanzione principale Penale: reclusione da 6 mesi a 1 anno e con la multa da Euro 5.000 a Euro 20.000

Sanzione accessoria: Sospensione della patente da uno a tre anni. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.

art. 93 comma 1, comma 4, comma 7 - Chiunque -- circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione.

Sanzione principale: Da Euro 389 a Euro 1.559; alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio.

Sanzione accessoria: Confisca del veicolo.

art. 97 comma 5, comma 14; art. 52 - Chiunque -- effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'art. 52.

Sanzione principale: Da Euro 78 ad Euro 311

Sanzione accessoria: Confisca del ciclomotore

art. 97 comma 1, comma 7, comma 14 - Chiunque -- circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione.

Sanzione principale. Da Euro 150 a Euro 599

Sanzione accessoria: Confisca del ciclomotore

art. 97 comma 1, comma 8, comma 14 - Chiunque -- circola con un ciclomotore sprovvisto di targa.

Sanzione principale: Da Euro 74 ad Euro 299

Sanzione accessoria: Fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni, confisca amministrativa del veicolo.

art. 97 comma 1, comma 9, comma 14 - Chiunque -- circola con un ciclomotore munito di targa non propria.

Sanzione principale: Da Euro 1.769 ad Euro 7.078

Sanzione accessoria: Fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni, confisca amministrativa del veicolo.

art. 97 comma 6, comma 14; art. 52 Chiunque -- circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di idoneità tecnica, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52.

Sanzione principale: Da Euro 38 ad Euro 155

Sanzione accessoria: Confisca del ciclomotore.

art. 99 comma 1, comma 3, comma 5 - Chiunque -- circola senza avere con sè il foglio di via e/o la targa provvisoria (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi che circolano per le operazioni di accertamento e di controllo della idoneità tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, per partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i quali non è stata pagata la tassa di circolazione).

Sanzione principale: Da Euro 23 a Euro 92 fino a tre violazioni;

Sanzione accessoria: Confisca del veicolo in caso di più di tre violazioni.

art. 100 comma 12, comma 15 - Chiunque -- circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta.

Sanzione principale: Da Euro 1.842 a Euro 7.369 Ritiro della targa.

Sanzione accessoria: Fermo amministrativo per 3 mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, confisca amministrativa del veicolo.

art. 116 comma 13, comma 18 - Chiunque -- guida autoveicolo o motoveicolo senza la patente, per non averla conseguita o perchè revocata o non rinnovata.

Sanzione principale: Da Euro 2.257 a Euro 9.032; Arresto fino ad un anno nel caso di reiterazione del reato nel biennio.

Sanzione accessoria: Fermo amministrativo per 3 mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, confisca amministrativa del veicolo.

art. 176 comma 1 lett. a, comma 19, comma 22 - Chiunque -- non osservi il divieto sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art. 175, comma 1, di invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonchè percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito.

Sanzione principale: Da Euro 1.842 a Euro 7.369

Sanzione accessoria: Sospensione della patente di guida da 6 a 24 mesi e fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 3 mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo, consegue la confisca amministrativa del veicolo.

art. 186 comma 1, comma 2, comma 6; art. 220 - Chiunque -- non osserva il divieto di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche ed il tasso alcolico accertato è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi/litro.

Sanzione penale: Arresto fino ad un mese e ammenda da Euro 500 a Euro 2.000, eccetto che il fatto costituisca più grave reato.

Sanzione accessoria: Sospensione della patente da 3 a 6 mesi, Revoca della patente in caso di recidiva nel biennio. Confisca amministrativa del veicolo se ciclomotore o motoveicolo

Decurtazione Punti patente: 10

art. 186 comma 1, comma 2, comma 6; art. 220 - Chiunque -- non osserva il divieto di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche ed il tasso alcolico accertato è compreso tra 0,8 e non superiore a 1,5 grammi/litro.

Sanzione penale: Arresto fino 6 mesi e ammenda da Euro 800 a Euro 3.200, eccetto che il fatto costituisca più grave reato.

Sanzione accessoria: Sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno, Revoca della patente in caso di recidiva nel biennio. Confisca amministrativa del veicolo se ciclomotore o motoveicolo.

La pena, anche quella pecuniaria, può essere sostituita a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie Traumatologiche pubbliche per un periodo da 2 a 6 mesi

Decurtazione Punti patente: 10

art. 186 comma 1, comma 2, comma 6; art. 220 - Chiunque -- non osserva il divieto di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche ed il tasso alcolico accertato è superiore a 1,5 grammi/litro.

Sanzione penale: Arresto da 3 mesi ad 1 anno e ammenda da Euro 1.500 a Euro 6.000, eccetto che il fatto costituisca più grave reato.

Sanzione accessoria: Sospensione della patente da 1 anno a 2 anni. Revoca della patente in caso di recidiva nel biennio. Se il conducente provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate e con la sentenza di condanna viene disposta la confisca del veicolo ex art. 240 c.p. qualora sia accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

La pena, anche quella pecuniaria, può essere sostituita a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie Traumatologiche pubbliche per un periodo da 2 a 6 mesi.

Qualora sia accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'art. 240, comma 2, c.p., salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

art. 186 comma 7; art. 220 Il conducente -- che rifiuti l'accertamento effettuato dalla polizia stradale, con strumenti e procedure determinati dal regolamento o da parte di strutture per verificare lo stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool.

Sanzione penale: Arresto da 3 mesi ad 1 anno ammenda da E 1.500 ad E 6.000, eccetto che il fatto costituisca più grave reato.

Sanzione accessoria: Sospensione della patente da 1 a 2 anni e confisca del veicolo a seguito di sentenza di condanna. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato è disposta la revoca della patente di guida.

Decurtazione Punti patente: 10

art. 187 comma 1, comma 1 bis - Chiunque -- non osservi il divieto di guidare in stato di alterazione psicofisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Sanzione penale: Arresto da 3 mesi ad 1 anno e ammenda da E 1.500 a E 6.000, eccetto che il fatto costituisca più grave reato.

Sanzione accessoria: Sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'art. 240, comma 2 c.p., salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Se il conducente provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate e viene disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'art. 240, comma 2, c.p., salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

La pena, anche quella pecuniaria, può essere sostituita a richiesta dell'imputato , con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie Traumatologiche pubbliche per un periodo da 6 mesi ad 1 anno Sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno

Decurtazione Punti patente: 10

art. 187 comma 8 - Chiunque -- rifiuti l'accertamento in caso di incidente stradale.

Sanzione penale: Ammenda da Euro 1.500 a Euro 6.000 ed arresto da 3 mesi ad 1 anno, eccetto che il fatto costituisca più grave reato.

Sanzione accessoria: Sospensione della patente da 1 a 2 anni e confisca del veicolo a seguito di sentenza di condanna. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, revoca della patente di guida.

Decurtazione Punti patente: 10

art. 193 comma 4-bis - Chiunque -- sprovvisto di copertura assicurativa, circoli con documenti assicurativi falsi o contraffatti.

Sanzione principale: Confisca amministrativa del veicolo sempre che no si debba applicare la confisca ex art. 240 c.p.

Sanzione accessoria: Sospensione della patente per un anno

art. 216 comma 6 - Chiunque -- non osservi il divieto di circolare abusivamente, con il veicolo cui il ritiro dei documenti di circolazione si riferisce; ovvero di guidare un veicolo quando la patente sia stata ritirata, durante il periodo di durata del ritiro stesso.

Sanzione principale: Da Euro 1.842 a Euro 7.369

Sanzione accessoria: Fermo amministrativo per 3 mesi, salvo i casi in cui tale sanzione è applicata a seguito del ritiro della targa; o, in caso di reiterazione delle violazioni, confisca amministrativa del veicolo.

art. 217 comma 6 - Chiunque -- non osservi il divieto di circolare abusivamente, con il veicolo cui la sospensione della carta di circolazione si riferisce, nel corso del periodo di durata della sospensione stessa.

Sanzione principale: Da Euro 1.842 a Euro 7.369

Sanzione accessoria: Sospensione della patente da 3 a 12 mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni, confisca amministrativa del veicolo.

art. 218 comma 6 - Chiunque -- non osservi il divieto di circolare abusivamente durante il periodo di sospensione di validità della patente.

Sanzione principale: Da Euro 1.842 a Euro 7.369

Sanzione accessoria: Revoca della patente e fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi; in caso di reiterazione delle violazioni, confisca amministrativa del veicolo.

Inviato

Turista, grazie della preziosa delucidazione.

art. 97 comma 5, comma 14; art. 52 - Chiunque -- effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'art. 52.

Sanzione principale: Da Euro 78 ad Euro 311

Sanzione accessoria: Confisca del ciclomotore

Quindi teoricamente anche un marmittino può scatenare dei casini colossali (confisca). _???_

Inviato

l'articolo 52 comma 1 recita:

"I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;

b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h;

c) [sedile monoposto che non consente il trasporto di altra persona oltre il conducente]

lettera soppressa."

e quindi al comma 3 si legge:

"Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonchè le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione."

L'organo accertatore si avvale solitamente di un tecnico del settore per constatare l'eventuale manomissione degli ORGANI DI PROPULSIONE e quindi il conseguente aumento della velocità del mezzo.

Con questo non voglio allarmarvi, vi dico soltanto, sperando di fare cosa gradita, ciò che è in termini di legge. La marmitta la si cambia... poi sti cazzi! ;)

Governo ladro! Sarei lieto di fare una girata nella bassa ma questo tempo mi costringe all'immobilità :(

Inviato

art. 97 comma 1, comma 8, comma 14 - Chiunque -- circola con un ciclomotore sprovvisto di targa.

Sanzione principale: Da Euro 74 ad Euro 299

Sanzione accessoria: Fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni, confisca amministrativa del veicolo.

CONVIENE GIRARE CON IL VESPINO TRUCCATO MA SENZA TARGA!

Partecipa alla conversazione

Puoi pubblicare ora e registrarti più tardi. Se hai un account, accedi ora per pubblicarlo con il tuo account.

Ospite
Rispondi a questa discussione...

×   Hai incollato il contenuto con la formattazione.   Rimuovere la formattazione

  Sono consentiti solo 75 emoticon max.

×   Il tuo collegamento è stato incorporato automaticamente.   Mostra come un collegamento

×   Il tuo contenuto precedente è stato ripristinato.   Pulisci editor

×   Non puoi incollare le immagini direttamente. Carica o inserisci immagini dall'URL.

×
×
  • Crea Nuovo...