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Inviato (modificato)

Ringrazio pubblicamente lorenz9792 per avermi fornito una copia della circolare dell'ACI-PRA prot. n. DSD/0006846/08 del 19/05/2008 (qui il testo completo: http://www.up.aci.it/macerata/IMG/pdf/080519Circolare_20autentiche.pdf ed altre informazioni: http://autonomie.interno.it/pel/documenti/allegato_circ._sottoscrizione_atti_alienazione_beni_mobili_2-2009.pdf ) che finalmente consente di usufruire dei delegati degli sportelli STA (anche del PRA) e dei comuni anche per l'autentica di firme nelle scritture private di compravendita dei veicoli non regolarmente iscritti al PRA (radiati, demoliti, di provenienza comunitaria o mai iscritti che siano), senza più l'obbligo di rivolgersi ai notai per queste autentiche di firma.

Quindi i delegati non possono opporsi alla richiesta di autentica nei casi citati e, meglio ancora, non possono sindacare le dichiarazioni del venditore (che ne risponde personalmente).

Di seguito un estratto della circolare con circondate in rosso le parti importanti.

Ciao, Gino

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Modificato da GiPiRat
 
Inviato

Radiati, demoliti, di provenienza sconosciuta, ecc.. Insomma, quelli che non sono regolarmente iscritti al PRA!

Potrebbe essere un primo passo verso l'accettazione della reimmatricolazione, ma non vuol dire che la si possa fare d'appertutto.

Ciao, Gino

Inviato

Quindi per tutti i veicoli radiati d'uficio o demoliti non è più necessario compilare il modulo prestampato NP2B?

Basta fare un a scrittura privata di compravendita con i dati del mezzo, dell'acquirente e del venditore, ho capito bene?

Inviato

no, il modello NP2B non è obbligatorio, anche se molti PRA richiedono quel modello anzichè la scrittura privata di compravendita.

Ciò che non è più obbligatorio è l'autentica del notaio sugli atti di vendita dei mezzi radiati d'ufficio o demoliti (per i quali si fa un atto di vendita fittizio tra due soggetti!).

In sostanza, si può fare tutto al PRA

Inviato

Comunque la legge nazionale obbligava già i funzionari dei comuni (e anche del pra, ma non ne sono certissimo) ad autenticare atti privati di compravendita dei veicoli. Gli atti così sottoscritti hanno validità giuridica e, per la legge della privacy, non possono essere tenuti in archivio.

Io ho sempre iscritto e fatto compravendite con la scrittura privata di compravendita autenticata al comune.

Inviato

Tempo fa mi ero informato, avevo letto varie normative, ma non specificava da nessuna parte le condizioni del mezzo (se iscritto o meno al PRA).

La normativa cita semplicemente la parola veicoli.

Inviato

Trovato il documento che avevo salvato.

L'art. 7 del Decreto Legge 4 luglio, n. 223 concernente ÔÇ£Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscaleÔÇØ prevede che ÔÇ£l'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli Sportelli telematici dell' automobilista di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, salvo i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniegoÔÇØ.

Qui parla di beni mobili registrati. Ma ad esempio, un veicolo è registrato alla motorizzazione. E anche al PRA esistono dati, anche quando è radiato.

Però lo stesso documento continua:

Il tenore della norma, assai generico, può prestare il fianco a diversi dubbi e a diverse modalità di interpretazione e di applicazione.

Per questo ci auguriamo che gli organi competenti facciano pervenire, quanto prima, agli uffici comunali, chiare direttive che permettano unÔÇÖapplicazione univoca della nuova normativa.

Nel frattempo, anche dopo aver preso visione della Circolare ACI del 6 luglio 2006, riteniamo opportuno fornire le prime sommarie indicazioni operative che questa associazione ha elaborato.

1. Gli Uffici Comunali e gli Sportelli Telematici dellÔÇÖAutomobilista devono intervenire autenticando la firma relativa agli atti di vendita, agli atti costitutivi di ipoteca (comprese le eventuali successive rettifiche ed escluse le rettifiche degli atti già autenticati dai notai) e agli atti di accettazione di eredità relativi agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

2. Non devono essere autenticate le sottoscrizioni relative agli atti di cancellazione delle ipoteche e agli atti di costituzione di diritti di usufrutto e uso che continueranno ad essere di competenza dei notai.

3. Per gli Uffici Comunali, salvo diverse indicazioni da parte dei competenti Ministeri, si può ritenere che la titolarità alle autentiche spetti direttamente al Dirigente/Responsabile del Servizio (vedi art. 107 comma 3 lett. i) D.lvo 267/2000) che, a sua volta, può delegare la propria funzione a qualsiasi dipendente con funzioni amministrative del proprio servizio. Riteniamo che il Sindaco (cui lÔÇÖart. 7 del D.L. 223/2006 non attribuisce alcuna funzione) non debba nè possa conferire la delega o lÔÇÖincarico ai dipendenti comunali.

4. La norma non prevede lÔÇÖindividuazione di uno specifico ufficio comunale cui conferire la titolarità della competenza alle autentiche di firma; pertanto si deve ritenere che ogni Comune, nella sua piena autonomia organizzativa ed in ragione dei carichi di lavoro prevedibili da questa nuova incombenza, dovrà provvedere ad individuare specifici uffici da indicare allÔÇÖutenza per le autentiche delle firme in questione. Sicuramente gli uffici URP, gli uffici di segreteria, gli uffici di polizia municipale e gli uffici dei servizi demografici sembrano i più idonei a svolgere le funzioni sopra descritte.

5. La sottoscrizione deve essere resa dallÔÇÖinteressato in presenza del funzionario comunale il quale dovrà accertare lÔÇÖidentità del dichiarante a mezzo di un documento di identità/riconoscimento in corso di validità oppure mediante le altre forme previste dalla legge (conoscenza diretta, mediante testimoni). La modalità di riconoscimento del sottoscrittore dovrà essere riportata nellÔÇÖatto di autentica.

6. Il funzionario che esegue lÔÇÖautenticazione dovrà indicare la data e il luogo in cui avviene lÔÇÖautentica, il proprio nome e cognome, nonchè apporre la propria firma leggibile per esteso e il proprio timbro recante nome e cognome e lÔÇÖindicazione dellÔÇÖUfficio Comunale.

7. LÔÇÖatto di vendita sarà redatto sul retro del Certificato di Proprietà nel riquadro T utilizzando lo spazio già previsto per lÔÇÖautentica notarile, barrando e correggendo i dati nel modo indicato in allegato (ALL.1). Qualora lÔÇÖatto di vendita non venga redatto sul Certificato di proprietà, la firma, autenticata con le nuove modalità, dovrà essere apposta dal venditore e dallÔÇÖacquirente ed entrambe dovranno essere autenticate nel modo indicato nellÔÇÖallegato (ALL.2).

8. LÔÇÖart. 7 comma 1 precisa che lÔÇÖautentica deve essere eseguita gratuitamente, ÔÇ£tranne i previsti diritti di segreteriaÔÇØ. Pertanto lÔÇÖautentica di tali firme non dovrà prevedere nessun costo o rimborso spese per il Comune. Si applicherà soltanto lÔÇÖimposta di bollo (€ 14,62) ed il diritto di segreteria (€ 0,52).

9. Salvo diverse e future indicazioni da parte dei competenti organi ministeriali si ritiene di non dover istituire un registro per repertoriare gli atti e neppure trattenere agli atti dellÔÇÖufficio una copia degli atti autenticati in quanto questa ultima modalità potrebbe contrastare con la normativa sul trattamento dei dati personali (D.lvo. 196/2003).

Non ricordo da quale sito internet l'ho preso, mi pare un'associazione o qualcosa del genere.

Inviato

Prima era decisamente il contrario, specificato da una circolare interna dell'ACI-PRA. Quest'ultima fa finalmente chiarezza e, meglio ancora, specifica che l'impiegato addetto all'autentica non deve sindacare sulla dichiarazione resa, ma solo autenticare la firma, e questo è un bene perchè molti impiegati pretendevano di accettare o meno una scrittura privata di compravendita a loro insindacabile giudizio, per qualche parola in più o in meno riportata sull'atto, cosa assolutamente fuori luogo! Una volta date le informazioni minime necessarie, se voglio allegare un poema, la descrizione della vespa o la forma dei baffi di chi compra, questi sono casi miei!

Ciao, Gino

Inviato

'spettate...non capisco

Il D.L. 223 parla di autentiche, ma le parole "bene mobile registrato" lascia a varie interpretazioni.

Il 6 luglio 2006 l'ACI-Pra emana una circolare dicendo che "gli Uffici Comunali e gli Sportelli Telematici dellÔÇÖAutomobilista devono intervenire autenticando la firma relativa agli atti di vendita...blablabla" senza specificare lo stato dei mezzi, ma le modalità di autentica.

A Messina infatti, per un px radiato mi hanno accettato l'atto di compravendita autenticato al comune.

La circolare del 2008 fa chiarezza e obbliga gli uffici del PRA che ancora non autenticavano?

Inviato

Esatto!

Ma la circolare specificava "veicoli iscritti al PRA". Radiati d'ufficio e cancellati a vario titolo non sono più iscritti al PRA, anche se esistono ancora nei suoi registri.

Ciao, Gino

  • 3 mesi dopo...
Inviato

Visto che sabato ritiro una vespa radiata senza foglio complementare (ma con targa e libretto) dal nipote dell'intestatario sul libretto, credo di aver capito che per esaurire i suoi compiti il ragazzo debba solamente venire con me all'anagrafe del comune per firmare un atto di compravendita (uso il Mod. NP-2B che trovo all'aci?). Dico bene? Scusate se sto bombardando il forum di messaggi ma devo rasserenare il venditore prima che rinunci alla vendita.

Inviato

Dici bene. Ma l'autentica puoi farla anche direttamente allo sportello STA del PRA. E ricorda di portare una marca da bollo da 14,62 euro e i documenti e i codici fiscali di entrambi!

Ciao, Gino

Inviato
Dici bene. Ma l'autentica puoi farla anche direttamente allo sportello STA del PRA. E ricorda di portare una marca da bollo da 14,62 euro e i documenti e i codici fiscali di entrambi!

grazie mille e ancora scusa per tutte le domande che faccio in questi giorni.

ma in comune vado con i documenti e l'atto lo redigono loro o è meglio farlo prima e arrivare la con solo le firme da autenticare?

dico comune perchè mi viene più comodo

Inviato
Dici bene. Ma l'autentica puoi farla anche direttamente allo sportello STA del PRA. E ricorda di portare una marca da bollo da 14,62 euro e i documenti e i codici fiscali di entrambi!

grazie mille e ancora scusa per tutte le domande che faccio in questi giorni.

ma in comune vado con i documenti e l'atto lo redigono loro o è meglio farlo prima e arrivare la con solo le firme da autenticare?

dico comune perchè mi viene più comodo

e aggiungo un'altra cosa, visto che non è proprietario intestatario bisogna farne riferimento nell'atto?

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