Vai al contenuto

Messaggi raccomandati

Inviato

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti Terrestri ed i Sistemi Informativi e Statistici

Ufficio Periferico di Torino

Via Bertani n°41 ÔÇô 10137 TORINO (Tel. 011/3012100 ÔÇô Fax 011/3010588)

www.motorizzazionetorino.it

AREA TECNICA ÔÇô IMMATRICOLAZIONI

COMUNICAZIONE INTERNA N. 38/2004

(AVVISO PER GLI STUDI DI CONSULENZA ED AUTOSCUOLE)

(AVVISO PER GLI UTENTI PRIVATI)

OGGETTO: Veicoli in possesso di documentazione (targhe e carta di circolazione), ma mai iscritti al P.R.A..

A seguito di numerose richieste di duplicato e/o trasferimento di proprietà di alcuni veicoli molto vecchi, in possesso di carta di circolazione e targhe, ma mai iscritti al P.R.A., lÔÇÖufficio scrivente, ha sottoposto la questione alla Direzione Generale del Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il motivo dei dubbi sollevati è che, i veicoli in questione hanno liberamente circolato, per molti anni, senza ottenere lÔÇÖiscrizione presso il P.R.A; iscrizione che, peraltro, ai sensi dellÔÇÖarticolo 101, comma 4 del C.d.S., è da formalizzarsi entro novanta giorni dallÔÇÖimmatricolazione.

Trascorsi i novanta giorni, senza che ne sia avvenuta lÔÇÖiscrizione, gli uffici periferici del Dipartimento per i Trasporti Terrestri, devono obbligatoriamente provvedere al ritiro delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia.

La circolare ministeriale prot. n°3193/4310(7) del 14/11/1994, dice addirittura che trascorsi sei mesi dalla ricezione degli atti da parte degli organi di polizia, gli uffici periferici devono provvedere a: distruggere le targhe e ad archiviare nella domanda dÔÇÖimmatricolazione sia la carta di circolazione che il certificato di conformità.

Pertanto, anche se gli uffici, per ovvie ragioni, non hanno ottemperato al ritiro dei documenti, questi, trascorsi sei mesi dalla prima immatricolazione sono da intendersi non validi.

Per quanto sopra detto, i casi in questione non possono essere trattati come quelli previsti da circolare prot. n°4437/M360 del 26/11/2003 (riammissione di veicoli radiati dÔÇÖufficio, con mantenimento di documentazione originale) e lÔÇÖiscrizione tardiva, è subordinata a reimmatricolazione a seguito di visita e prova.

La procedura di cui sopra, ha trovato riscontro positivo a mezzo nota ministeriale prot. n°730/M361 del 30/09/2004.

La presente Comunicazione interna viene divulgata secondo quanto previsto dallÔÇÖO.d.S. n°5/2002 del 25/02/2002. La notifica allÔÇÖutenza avverrà a mezzo di pubblicazione Web allÔÇÖindirizzo www.motorizzazionetorino.it.

Il Capo AREA Il Direttore

Ing. Antonio SACCO Dr. Ing. Roberto BATTISTONI

Torino, 18/10/2004

 
Inviato

Secondo me dipende da quando è stato acquistato il veicolo, se prima del 1958 (quando è entrato in vigore l'obbligo di iscrizione al PRA per le moto dai 51 ai 125cc.), allora non possono appellarsi a nulla, perchè il veicolo potrebbe essere stato acquistato e poi tenuto chiuso in garage per 50 anni senza circolare (com'è realmente successo per molti 125cc.). Comunque, bisognerà risolvere la questione caso per caso finchè non esisterà una casistica abbastanza vasta.

Ciao, Gino

Inviato

Ciao,

circa due ore fa sono andato a ritirare il cdp della mia vespa appena iscritta tardivamente al pra...la signora dell'agenzia mi ha detto che è stata fatta in extremis perchè i funzionari del pra (almeno della mia provincia) non ne vogliono più sentir parlare di prima iscrizione tardiva!

NB prima avevo provato in un'altra provincia e non me l'hanno fatta!

Ciao

Partecipa alla conversazione

Puoi pubblicare ora e registrarti più tardi. Se hai un account, accedi ora per pubblicarlo con il tuo account.

Ospite
Rispondi a questa discussione...

×   Hai incollato il contenuto con la formattazione.   Rimuovere la formattazione

  Sono consentiti solo 75 emoticon max.

×   Il tuo collegamento è stato incorporato automaticamente.   Mostra come un collegamento

×   Il tuo contenuto precedente è stato ripristinato.   Pulisci editor

×   Non puoi incollare le immagini direttamente. Carica o inserisci immagini dall'URL.

×
×
  • Crea Nuovo...