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Inviato

CIAO A TUTTI, non mi sembra di aver trovato nel forum questo tipo di problema. qualche tempo fa ho trovato in un cortile una splendida vespa 125 ts vistosamente abbandonata,...mi sono detto: BISOGNA SALVARLA!!! chiaramente la vespa era priva di targa, quindi tramie il numero di telaio e un po di giri sono venuto a conoscenza del numero di targa,del proprietario, della radiazione e successivamente della cessata circolazione avvenuta nel lontano 1995, E SOPRATUTTO DEL FATTO CHE NON SIA RUBATA. Allora la mia domanda è: visto l'evidente stato di abbandono in luogo pubblico e la cessata circolazione (secondo la legge con tutti i presupposti per essere considerata RIFIUTO) , POSSO PRENDERMELA E INTESTARMELA SENZA CONTATTARE IL PRORIETARIO? che oltretutto è inrintracciabile :?:Ciao e grazie a tutti.

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Inviato

Tutto considerato, visto il lavoro di ricerca svolto, credo che tu potresti prelevarla, ma si pone un quesito: se intendi rimetterla su strada dovrai fare una scrittura privata di compravendita con firme autenticate "fittizia" (cioè, qualcuno te la "deve" vendere, anche se non è il proprietario/possessore), e questo qualcuno, quindi, potrebbe essere chiamato in causa se saltasse fuori il legittimo proprietario (in fondo non è stata abbandonata in mezzo ad una strada, ma in un cortile, credo, privato, vero?).

Per ovviare a questo problema potresti vedere se il PRA e la motorizzazione si accontenterebbero di una tua dichiarazione di proprietà, naturalmente autenticata. Se sì, il problema è risolto, altrimenti potresti informarti presso i vigili urbani su qual'è la procedura del comune sui veicoli rinvenuti, per denunciare il ritrovamento e (probabilmente dopo un anno) entrarne in possesso in maniera perfettamente legale. Potresti richiedere anche di esserne delegato alla custodia.

Ciao, Gino

Inviato

Grande gipi, da te sempre una risposta precisa... effettivamente il cortile è cosiderato spazio privato anche se d'uso pubblico, comunque gli abitanti degli appartamienti li vicino non ne sanno niente e sono sicuri che è ferma li da almeno quattro anni!!!.... in settimana cercherò di approfondire questa questione seguendo le tue indicazioni e ti farò sapere, magari potrà essere utile per qualcun'altro che si trovi nella mia stessa posizione, ciao e a presto.....SPERIAMO DI SFANGARLA STA VESPA!!!!

Inviato

La propietà su un bene mobile rinvenuto si acquista solo dopo dennucia presso i carabinieri e dopo che sia trascorso un tempo sufficiente affinchè nessuno ne rivendica la propietà leggittima

Inviato
La propietà su un bene mobile rinvenuto si acquista solo dopo dennucia presso i carabinieri e dopo che sia trascorso un tempo sufficiente affinchè nessuno ne rivendica la propietà leggittima

La denuncia può essere fatta presso qualunque forza dell'ordine e il tempo prestabilito è, in genere, un anno più un mese ed un giorno.

Ma, nei casi di rinvenimento di veicoli senza targa, può esserci anche una disposizione comunale diversa.

Ciao, Gino

  • 1 anno dopo...
Inviato

Ma vale anche per le macchine?

C'è una Vlvo polar in condizioni discrete (avrè una decina di anni... forse qualcuno in piu') abbandonata da sei mesi in un'area pubblica vicino a casa mia.

Ha la targa ed è in condizioni discrete, ma si sta deteriorando lentamente....

Se io vado dalle forze dell'ordine e ne denuncio "il ritrovamento" (in realtà non è un vero ritrovamento: la macchina è li' in bella vista), dopo un anno ne divento proprietario???? mi sembra strano....

Sarà comunque intestata a qualcuno no?

Ulisse

Inviato

Se c'è la targa e sei interessato ad acquistarla, basta che fai una visura al PRA e contatti l'ultimo intestatario.

Se avvisi la forza pubblica e l'auto espone un tagliando d'assicurazione scaduto, prima cercano di avvisare l'intestatario poi, se non ci riescono, la prendono e la portano allo sfascio.

Ciao, Gino

  • 3 settimane dopo...
Inviato

Accade con tutti i veicoli ma, naturalmente, non è che vigili e forze dell'ordine vanno in giro a fare questi controlli, in genere ricevono segnalazioni dai cittadini. Naturalmente moto e ciclomotori non espongono l'assicurazione, quindi fanno una visura solo se il veicolo appare evidentemente abbandonato o senza targa (ma questo è un altro caso).

Ciao, Gino

  • 8 mesi dopo...
  • 3 settimane dopo...
Inviato

A mio modesto avviso il problema è stabilire se si tratti di cosa smarrita, o di res derelicta...

Posto che entrambi sono considerati civilisticamente "modi di acquisto della proprietà":

Art. 923 Cose suscettibili di occupazione

Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione (827).

Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca (842)

Si deve trattare di una res derelicta (una cosa di cui il proprietario si è voluto disfare), e la proprietà si acquista automaticamente.

Art. 927 Cose ritrovate

Chi trova una cosa mobile (812) deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Art. 928 Pubblicazione del ritrovamento

Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Art. 929 Acquisto di proprietà della cosa ritrovata

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.

Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

Art. 930 Premio dovuto al ritrovatore

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.

Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio e fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Art. 931 Equiparazione del possessore o detentore al proprietario

Agli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 927 e seguenti al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore (1140).

Si tratta di cosa "smarrita", ossia di un oggetto che non ha i requisiti della res derelicta.

Secondo me dovresti portartela a casa!

Ciao

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