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Ragazzi, lo ripeto, non esiste NESSUNA legge che regoli la materia, ci sono solo decine di circolari ministeriali, molte delle quali che si contraddicono tra loro, molte che sono state abrogate dal CdS del 1992 o da leggi sopravvenute nel frattempo.

E' un filo di Arianna che non finisce mai, se volete ve ne fornisco qualcuna così cominciate la ricerca: circolari n. 188/90 del 6.7.1990 , n. 98/90 del 27.7.1990 e n. 176/90 del 15.11.1990; Prot. n. 1294/4318 del 17 luglio 1990; Prot. n. 0756/4310 (6) del 22 maggio 1991; circolare N. 21/90 (3) del 23 febbraio 1990; Prot. n. 0006/4310 ┬® ÔÇô MOT B017 del 19 febbraio 1999, ecc.

Ciao, Gino

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Scusa lelello, non avevo letto la tua risposta, che non fa che confermare quello che ho detto, infatti eccovi la circolare in questione che, come potete leggere, non chiarisce assolutamente cosa fare in questi casi, a meno di non aver acquistato un veicolo militare d'epoca ad un'asta dello Stato:

MINISTERO DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.

IV Direzione Centrale - Div. 43

CIRCOLARE N. 170/86

Prot. n. 2280/4356 - D.C. IV n. A072

Roma, 15 settembre 1986

OGGETTO:

Ammissione alla circolazione dei veicoli d'interesse storico (auto d'epoca).

1- PREMESSA

A seguito del convegno relativo alla materia in oggetto tenutosi nel giugno scorso presso il Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi di questa Amministrazione, l'A.S.I. - Automotoclub Storico Italiano - ha prospettato alcuni problemi inerenti all'ammissione alla circolazione dei veicoli d'interesse storico, cioè dei cosiddetti veicoli d'epoca.

In attesa di una completa regolamentazione legislativa dei veicoli d'interesse collezionistico, si forniscono al riguardo i seguenti chiarimenti, distinguendo in primo luogo i veicoli che possono liberamente circolare in Italia in quanto qui immatricolati e revisionati ex art. 55 T.U. circ. strad. ovvero immatricolabili, essendo muniti dei dispositivi previsti dal vigente Codice della strada (con i temperamenti di cui all'art. 146) e della necessaria documentazione, da quelli che invece, sprovvisti delle previste caratteristiche tecniche, possono soltanto partecipare, nel rispetto di determinate prescrizioni, a raduni di auto d'epoca.

2- VEICOLI AMMISSIBILI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE IN ITALIA

Nei seguenti sottoparagrafi si farà riferimento ai veicoli che non siano in atto muniti di carta di circolazione e di targhe nazionali, valide per la circolazione.

2.1 Veicoli già radiati dal P.R.A.

Con circolare n. 89/79 del 15.12.1979, allegata in copia, è stato chiarito che i veicoli che conservino immutati gli stessi organi essenziali che avevano prima della loro radiazione dal P.R.A. o della loro cessione da parte di ministeri, enti, ecc. possono essere immatricolati indipendentemente dalla loro anzianità senza che sia necessaria l'integrale rispondenza alle norme attualmente in vigore, essendo invece sufficiente, come già accennato al paragrafo 1, la rispondenza alle norme del Codice della strada, con i temperamenti di cui all'art. 146 per i veicoli di precedente produzione.

2.2 Veicoli risultanti già immatricolati all'estero

Le procedure per l'immatricolazione in Italia di veicoli già immatricolati all'estero sono dettagliatamente indicate nelle circolari n. 104/83 del 3.5.1983 (1) e n. 133/85 del 28.8.1985 (2).

Pur tuttavia saranno da adottarsi talune agevolazioni nel caso di veicoli d'interesse storico, intendendo per tali quelli, costruiti da almeno 20 anni, per i quali venga certificata l'iscrizione in uno dei registri (Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo) previsti dall'art. 5, comma 34°del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, nel testo modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53 (pubblicata nel suppl. Ord. alla G.U. n. 58 dell'1.3.1983) (3) recante misure in materia tributaria.

In particolare:

- quale certificazione d'origine, in luogo del documento di circolazione estero definitivo, può presentarsi un certificato di avvenuta radiazione (o cancellazione o esportazione definitiva) ovvero una denuncia (vistata dalla competente autorità cui è stata presentata) di smarrimento, sottrazione o distruzione del documento di circolazione in parola, senza che sia necessaria la fotocopia dello stesso;

- la certificazione delle caratteristiche tecniche può essere sostituita da una dichiarazione rilasciata dall'ente (A.S.I. ecc.) cui il veicolo risulta iscritto, come sopra precisato.

2.3 Veicoli di provenienza sconosciuta

Nel caso di veicoli di non dimostrata provenienza originaria (residuati bellici, veicoli abbandonati, ecc.) quale documentazione d'origine potrà assumersi l'atto di aggiudicazione emesso dalla pubblica autorità competente, mentre per la dichiarazione delle caratteristiche tecniche, ove necessaria, è da ritenersi valido quanto consentito nel precedente sottoparagrafo 2.2.

3- VEICOLI D'INTERESSE STORICO NON AUTORIZZABILI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE

I veicoli d'interesse storico che, come indicato al paragrafo 1, non possono essere autorizzati alla libera circolazione in Italia, possono essere muniti, a richiesta, di foglio di via e di targa provvisoria per partecipare a manifestazioni turistico-sportive ad essi riservate, con i criteri di cui all'allegata circolare prot. n. 12531/CA64 del 27.1.1975.

IL DIRETTORE GENERALE

dr. ing. Gaetano Danese

Ciao, Gino

P.S.: nella procedura descritta ad inizio post non si fa menzione dell'art. 18 che, come giustamente hai detto, si riferisce al veicoli radiati d'ufficio dal PRA ma non ha nulla a che vedere con quello che si sta trattando in questo post. Dove ne hai trovato traccia?

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2.3 Veicoli di provenienza sconosciuta

Nel caso di veicoli di non dimostrata provenienza originaria (residuati bellici, veicoli abbandonati, ecc.) quale documentazione d'origine potrà assumersi l'atto di aggiudicazione emesso dalla pubblica autorità competente, mentre per la dichiarazione delle caratteristiche tecniche, ove necessaria, è da ritenersi valido quanto consentito nel precedente sottoparagrafo 2.2.

Quindi anche i veicoli abbandonati, ECC., non solamente acquistati ad un'asta dello stato. Se non hai uno straccio di documento e come se lo hai trovato abbandonato vicino al cassonetto ed e' tuo con un atto della pubblica autorita' competente. Quindi o un asta giudiziaria(non deve essere per forza un residuato bellico) o con un atto che il venditore fa dal notaio ed e' quello che ho fatto io . Forse sto insegnando ai gatti ad arrampicarsi . . .

Ancora una cosa: non mi ricordavo cosa avevi scitto a inizio post. Mi sono sbagliato e mi ero messo in testa che fosse la circolare dell'articolo 18 che ho latto da qualche altra parte. Anzi, ora che ci penso bene quello che avevi scritto mi era servito per chiarirmi le idee.

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2.3 Veicoli di provenienza sconosciuta

Nel caso di veicoli di non dimostrata provenienza originaria (residuati bellici, veicoli abbandonati, ecc.) quale documentazione d'origine potrà assumersi l'atto di aggiudicazione emesso dalla pubblica autorità competente, mentre per la dichiarazione delle caratteristiche tecniche, ove necessaria, è da ritenersi valido quanto consentito nel precedente sottoparagrafo 2.2.

Quindi anche i veicoli abbandonati, ECC., non solamente acquistati ad un'asta dello stato. Se non hai uno straccio di documento e come se lo hai trovato abbandonato vicino al cassonetto ed e' tuo con un atto della pubblica autorita' competente. Quindi o un asta giudiziaria(non deve essere per forza un residuato bellico) o con un atto che il venditore fa dal notaio ed e' quello che ho fatto io . Forse sto insegnando ai gatti ad arrampicarsi . . .

Ti ho evidenziato in grassetto la parte determinante.

Se tu citi come vangelo questa circolare a un esaminatore della motorizzazione, questi ti chiederà di esibirgli l'atto di aggiudicazione emesso dall'autorità competente, che non è l'atto di vendita privato, anche se autenticato dal notaio, ma sono i verbali di aggiudicazioni delle aste giudiziarie, della dogana, delle forze armate o dei comuni.

Forse, però, non ci stiamo capendo: se tu riesci ad immatricolare un veicolo senza targa e documenti e di cui non si conosce la targa citando questa o altra circolare, ben venga. Ma di solito non è così che funziona: ogni sede di motorizzazione ha le proprie prassi e punti fermi (nel bene e nel male) e non se ne discosta se non per intervento di "forze superiori" o per cambio della guardia.

Questa circolare, come molte di quelle citate, è stata assorbita nell'art. 60 del nuovo codice della strada e nell'art. 215 del relativo regolamento.

Insomma, non si può dire: "questa è la legge e così si applica!".

Ciao, Gino

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Capito. Mi sento forte di questa cosa perche' proprio oggi me l'ha detta il funzinario in motorizzazione. In effetti hai ragione. Ma non puo' essere che "l'autorita' pubblica competente" sia reppresentata durante l'atto di vendita(che e' una scrittura privata) dal notaio? Per me puo' essere. Il notaio (autorita' pubblica) fa un atto di vendita (scrittura privata)

Ciao

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cioa gino

Oggi prima telefonata in motorizzazione a vicenza da parte di un mio amico delle forze dell'ordine con annesso amico proprio in motorizzazione per effetuare la ricerca della targa della mia vbb1t, inserendo il codice telaio nel terminale gli da il numero di targa di una fiesta del 78! come è possibile?ci ha detto che forse è meglio cercare all'aci!

bho non ci capisco una mazza!

forse ho dimenticato qualche numero dal telaio,non ho potuto guardare perchè la vespa e dal sabbiatore!

cmq il telaio è il numero 5***3 (vbb1t) piu' tardi controllo meglio ...

suggerimenti?

ciao denis

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I numeri di telaio sono comuni a tutti i veicoli, per cui è possibilissimo che una Fiesta abbia gli stessi numeri di una Vespa, quello che differenzia i vari veicoli è la sigla (es: VBB1T= Piaggio Vespa 150 del 1961-62, e solo questa).

Nella ricerca della motorizzazione sarebbero dovuti apparire magari molti veicoli corrispondenti a quel numero, ma una sola vespa 150. Il fatto che, invece, sia apparsa solo la Fiesta, può essere dovuto ad un errore del numero od a una ricerca incompleta. Prova a fornirgli l'anno approssimativo di immatricolazione oltre a verificare il numero.

Ciao, Gino

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infatti!mi sembra impossiblie...

secondo me ha sbagliato a digitare nel terminale...

se gli dico di digitare cosi' secondo te puo' andar bene?

motociclo 150cc.Piaggio Vespa

VBB1T5***3 senza spazi o stelline(non mi ricordo se sul telaio ci sono stelline prima e dopo i numeri!)

anno 1961

grazie ancora gipi!

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  • 3 settimane dopo...

Scusatemi ma non ho grande confidenza con il pc e non so se questo è il modo giusto per farvi una domanda. HO LETTO CHE la procedura per reimmatricolare un vesta priva di documenti e targa e in particolare ho letto le spiacevoli sorprese alle quali si può andare incontro; quindi mi chiedo: non è possibile sapere prima di iniziare l'iter della reimmatricolazione se la vespa è rubata, radiata o addirittura se è stata dichiarata la perdita di possesso della stessa. Grazie anticipatamente per l'attenzione.

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Per quel che riguarda il fatto che sia rubata o meno, potrebbe bastare il numero di telaio (senza sigla, solo il numero, es.: VNB6T *123456*, si mette solo 123456) inserito nel sito del ministero dell'interno: http://coordinamento.mininterno.it/servpub/ver2/SCAR/cerca_targhe.htm ,ma non dà la sicurezza assoluta, anche perchè sono presenti solo i veicoli rubati dal 1996 in poi (e neanche tutti).

Per il resto, se non conosci il numero di targa, non puoi avere certezze.

Ciao, Gino

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Vengono consegnati a chi eroga l'incentivo: stato, regioni, province, comuni, ecc.. Il rottamatore, se non è un delinquente idiota, la prima cosa che fa appena gli consegnano un veicolo rottamato per incentivi, è di distruggere la parte di telaio dove ci sono i numeri e la sigla. Infatti, quello che rischia di più, penalmente, è proprio il rottamatore.

Ciao, Gino

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